Tag: Consulenza del Lavoro

Per tutte le esigenze legate al mondo del lavoro, lo studio Dainelli Vezzani offre consulenza e assistenza in materia lavoristica a Bologna.

La consulenza del lavoro ricopre una vasta gamma di servizi professionali destinati a supportare le aziende. Come le sfide legate alla gestione del personale e all’organizzazione aziendale. Tra i servizi offerti, si annovera la contrattualistica, essenziale per la definizione di accordi chiari e conformi alla normativa vigente, garantendo così una base solida per le relazioni lavorative.

Lo studio Dainelli Vezzani di Bologna si occupa della gestione delle agevolazioni, fornendo assistenza nell’identificazione e nell’applicazione di incentivi fiscali e contributivi che possono alleggerire i costi aziendali.

Gli inquadramenti aziendali presso gli istituti previdenziali sono curati con attenzione, assicurando che l’azienda rispetti gli obblighi normativi e ottimizzi la gestione dei contributi. L’assistenza in accertamenti ispettivi e in contenzioso previdenziale ed assicurativo rappresenta un ulteriore pilastro dell’offerta, permettendo alle aziende di affrontare con serenità eventuali verifiche o dispute.

Le relazioni sindacali e la gestione delle crisi aziendali richiedono un approccio strategico e sensibile, per cui lo studio fornisce supporto nel dialogo con le rappresentanze dei lavoratori e nella ricerca di soluzioni condivise. In caso di infortuni sul lavoro, lo studio interviene con azioni di surroga e regresso, al fine di tutelare gli interessi economici dell’azienda.

Infine, le consulenze tecniche di parte in azioni giudiziarie completano l’offerta, offrendo competenze specifiche per la difesa degli interessi aziendali in ambito legale.

Garantendo soluzioni su misura per aziende e lavoratori, il nostro studio è quindi specializzato in consulenza e assistenza in materia lavoristica a Bologna.

Il Fisco entro il 15 aprile di ogni anno rende disponibile telematicamente la dichiarazione pre-compilata, relativa al periodo d’imposta precedente, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 12 aprile 2019, n. 90072).

A partire dall’anno d’imposta 2015, sono destinatari della dichiarazione 730 pre-compilata i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il contribuente direttamente e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati accedono ai seguenti documenti:
a) dichiarazione dei redditi pre-compilata;
b) elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 pre-compilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 pre-compilata stessa e relative fonti informative.
A partire dall’anno d’imposta 2018 l’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione 730 pre-compilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi:
– quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
– premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
– contributi previdenziali e assistenziali;
– contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare;
– spese sanitarie e relativi rimborsi;
– spese veterinarie;
– spese universitarie e relativi rimborsi;
– contributi versati alle forme di previdenza complementare;
– spese funebri;
– spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
– spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
– erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
– spese per la frequenza degli asili nido.

L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione pre-compilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.

Il contribuente accede direttamente ai documenti attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata. Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata, può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 pre-compilata, le seguenti operazioni:
– visualizzazione e stampa;
– accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio;
– versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale;
– indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso;
– consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;
– consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 pre-compilata.

L’Agenzia delle entrate, entro il 15 aprile di ciascun anno, renda disponibile telematicamente la dichiarazione pre-compilata, relativa al periodo d’imposta precedente, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il contribuente, dopo aver effettuato l’accesso, può inviare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente all’Agenzia delle entrate a partire dal 2 maggio.

 

Nel caso di soci amministratori iscritti alla Gestione separata, ai fini di un ulteriore obbligo contributivo verso la Gestione commercianti, occorre una “coesistenza” di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all’amministrazione societaria e la verifica è compito del giudice di merito. In tal senso, possono assumere rilevanza elementi quali la complessità o meno dell’impresa, l’esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni.

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In tema di IRAP, il professionista inserito in un’associazione professionale, sebbene eserciti anche una distinta e separata attività, diversa da quella svolta in forma associata, al fine di sottrarsi all’applicazione del tributo è tenuto a dimostrare di non fruire dei benefici organizzativi recati dall’adesione alla detta associazione (Corte di Cassazione – Ordinanza15 novembre 2017, n. 27042).

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