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La Legge di Bilancio 2024, art. 1, comma 16, della legge n. 213/2023, è intervenuta nuovamente sulla disciplina fiscale dei fringe benefits, modificando la soglia di esenzione fiscale.
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Con riferimento alla verifica del massimale contributivo di ciascun dipendente, a decorrere dal 10 aprile 2024, sarà disponibile sul portale dell’INPS la nuova funzione “PRISMA“.
PRISMA avrà il compito di semplificare l’adempimento contributivo da parte dei datori di lavoro e fornirà un prospetto sintetico dalle informazioni in possesso dell’Istituto sulla vita assicurativa del lavoratore ed in particolare:
La legge n. 335/1995 fissa un tetto massimo imponibile ai fini contributivi per i lavoratori:
Sono forme pensionistiche obbligatorie:
Il massimale, che viene aggiornato ogni anno, si applica esclusivamente alla contribuzione pensionistica (IVS), mentre sono comunque da versare, senza limite di massimale, le cosiddette contribuzioni minori (malattia, maternità, cig, disoccupazione).
Per ottemperare in modo corretto alla applicazione del massimale, i datori di lavoro hanno l’obbligo di acquisire dai lavoratori una dichiarazione sull’anzianità contributiva anteriore al 1996, inclusi i periodi lavorativi svolti nell’Unione Europea o in Paesi per cui viga una Convenzione con l’Italia (vedi l’elenco dei paesi convenzionati).
Nel caso di più rapporti di lavoro nel corso dell’anno, o in caso di rapporti di lavoro contemporanei, il lavoratore è tenuto a presentare ai nuovi datori di lavoro:
Attenzione perché, in linea generale, il lavoratore che presenta domanda di riscatto o accredito figurativo (es. riscatto del periodo di laurea o del periodo del servizio di leva) per un periodo antecedente al 1996:
Sebbene l’onere di informazione ricada sul lavoratore, di questa evenienza il datore di lavoro non viene spesso adeguatamente/tempestivamente informato e può comportare notevoli differenze contributive con conseguente recupero e sanzioni da parte dell’Istituto.
Come già accennato, nel rispetto delle norme sulla privacy, la piattaforma “PRISMA” fornirà le informazioni ‘minime’ e cioè un riepilogo sintetico della vita assicurativa del lavoratore, includendo i periodi lavorati all’estero anteriori al 1996.
Poiché però alcuni dati potrebbero non essere presenti negli archivi INPS:
Orlando Dainelli
Consulente del Lavoro
Scarica il modello di dichiarazione del lavoratore:
fac-simile_dichiarazione_anzianità
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In data 22 marzo 2024 la Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl Commercio.
L’accordo ha validità quadriennale fino al 31/03/2027.
La parte economica decorre 1° aprile 2023.
Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, le modifiche normative decorreranno dal 1° aprile 2024.
Di seguito gli aumenti previsti alle varie scadenze:
A copertura del periodo di carenza contrattuale (01/01/2022-31/03/2023) sarà erogato, al personale in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, un importo a titolo di “Una Tantum” suddiviso in due tranche a luglio 2024 e luglio 2025.
Gli importi saranno da riproporzionare in base alla durata del rapporto, ad assenze non retribuite e part-time.
Per gli apprendisti, il riproporzionamento avverrà sulla base del trattamento economico previsto dal ccnl 30/07/2019.
Dagli importi di cui sopra saranno dedotte (fino a concorrenza) le somme eventualmente già corrisposte a titolo di futuri aumenti e/o miglioramenti contrattuali.
L’Accordo integrativo 28 marzo 2024 è intervenuto però a limitare fortemente la possibilità di assorbimento/deduzione di cui sopra.
Non sono pertanto riassorbibili:
Fatto salvo quanto sopra ed in via residuale, sono riassorbibili gli aumenti:
Orlando Dainelli
Consulente del Lavoro
Consulenti Associati Lavoro Dainelli - Vezzani
P.IVA: 01892211200
Via Persicetana Vecchia, 28 - 40132 Bologna