FRINGE BENEFIT: L’ESENZIONE PER IL 2024

La Legge di Bilancio 2024, art. 1, comma 16, della legge n. 213/2023, è intervenuta nuovamente sulla disciplina fiscale dei fringe benefits, modificando la soglia di esenzione fiscale.

 

 

Per il solo anno d’imposta 2024 è stato previsto l’innalzamento a 1.000 euro della soglia di non imponibilità per l’assegnazione di fringe benefit ai dipendenti (ma non solo), con incremento a 2.000 euro in presenza di figli a carico.

Riepiloghiamo di seguito i principali aspetti cui porre attenzione nell’applicazione della normativa.

L’innalzamento della soglia di esenzione

Solamente per il periodo d’imposta 2024, non concorrono a formare il reddito:

  •  il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato (no in denaro)
  • le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento
    • delle utenze domestiche (si in denaro):
      • del servizio idrico integrato
      • dell’energia elettrica
      • del gas naturale
    • delle spese per l’affitto della prima casa (si in denaro)
    • degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa (si in denaro)

entro il limite complessivo di:

  • 1.000,00 euro(anziché 258,23 euro) per la generalità dei lavoratori
  • 2.000,00 euro (anziché 258,23 euro) per i lavoratori con figli a carico

Superamento della soglia di esenzione

Il superamento della soglia di esenzione comporta la tassazione fiscale e previdenziale dell’intero ammontare e non soltanto della quota parte eccedente il limite.

Si raccomanda di prestare attenzione a coloro che già percepiscono altri benefits (es.: auto ad uso promiscuo) in modo da non superare la soglia di esenzione.

Quali sono i figli a carico

Nei figli a carico sono compresi anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati.

Sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili).

Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, tale limite di reddito è elevato ad euro 4.000.

ATTENZIONE: la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata al 31 dicembre di ogni anno.

Trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2024, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale del figlio alla data del 31 dicembre 2024.

Il datore di lavoro riconosce l’agevolazione in base alle informazioni acquisite dal dipendente e spetta quindi al dipendente comunicare tempestivamente (per iscritto) al datore di lavoro l’eventuale venire meno del carico fiscale del figlio/i.

Se ciò accade, il datore di lavoro deve recuperare il beneficio non spettante:

  • nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione;
  • e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
  • o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2024.

Beneficiari dell’agevolazione

I beneficiari dell’agevolazione in esame sono i lavoratori dipendentisia a tempo indeterminato che determinato.

Analogamente a quanto precisato in riferimento alla misura applicata nell’anno 2023 (Circolare Agenzia delle Entrate 1° agosto 2023, n. 23), la disposizione si applica anche ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio CoCoCo ed Amministratori, purché percepiscano un compenso per l’incarico svolto).

Come già chiarito con la circolare n. 35/E del 2022, i fringe benefit di cui all’art.51, comma 3, del TUIR possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.

Agevolazione per entrambi i genitori

L’agevolazione nella misura intera di 2.000 euro spetta:

  • ad ogni genitore (2.000 + 2.000);
  • titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato;
  • anche in presenza di un unico figlio;
  • purché il figlio sia fiscalmente a carico.

Spetta anche nel caso in cui il lavoratore non benefici della detrazione, ma abbia comunque figli fiscalmente a carico. Ad esempio:

  • poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale (AUU);
  • poiché i genitori si sono accordati per attribuire l’intera detrazione per figli a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato.

Dichiarazione per lavoratori con figli a carico

Per ottenere l’agevolazione il lavoratore deve presentare apposita dichiarazione al datore di lavoro dichiarando di avervi diritto ed indicando il codice fiscale del figlio o dei figli fiscalmente a carico.

Nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore dipendente l’agevolazione non è applicabile.

Per la dichiarazione non è prevista una forma specifica.

Scarica qui la dichiarazione fringe benefit 2024

Attenzione: il datore di lavoro deve conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) comprovante l’avvenuta dichiarazione, per un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

Spese relative alla prima casa

Come per l’anno 2023, rientrano nelle soglie di esenzione anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale.

Tuttavia, per l’anno 2024, il datore di lavoro può erogare direttamente o rimborsare al lavoratore anche le somme destinate all’affitto della prima casa o quelle per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 2024, ha chiarito che per la nozione di “prima casa” rileva la nozione di “abitazione principale” utile per ottenere le detrazioni sugli interessi passivi del mutuo o dei canoni di locazione.

Le spese rimborsabili esentasse devono riguardare immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari indicati nell’art.12 del TUIR, nei quali essi dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese;

Nelle spese per l’affitto rientra il canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno.

Oneri documentali

Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire ed a conservare:

  • la documentazione che giustifica le somme spese o rimborsate, come ad esempio le fatture;
  • In alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal lavoratore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti il ricorrere dei presupposti previsti dalla norma.

Già nel 2022, l’Agenzia delle Entrate, tramite la circolare n. 35/E, aveva precisato che il lavoratore è tenuto a dichiarare di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento; inoltre, che tutta la documentazione indicata nella predetta dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

In ogni caso, sarà comunque necessario che il datore di lavoro acquisisca una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il lavoratore attesti che le stesse spese non sono già state richieste a rimborso da altri o in altre sedi, per evitare che il beneficio sia fruito più volte.

Tutta la documentazione indicata nella predetta dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. 

Comunicazione alle RSU

I datori di lavoro che intendano applicare l’agevolazione per lavoratori con figli a carico, dovranno darne preventiva comunicazione alle RSU, laddove presenti.
In merito al suddetto obbligo ed in assenza di nuova specifiche indicazioni, si ritiene che tale dichiarazione possa essere presentata al più tardi entro la conclusione del periodo d’imposta (v. circolare n. 23/E/2023).

Fringe benefit e detrazioni fiscali

Con la circolare n. 5/E del 7/03/2024 l’Agenzia delle Entrate specifica che le spese oggetto di rimborso, non potendo essere considerate effettivamente sostenute dal lavoratore, non consentono al contribuente di accedere ai benefici previsti per le medesime spese, quali, ad esempio, la detrazione degli interessi passivi per mutui o dei canoni di locazione, indicata nella dichiarazione dei redditi.  

Francesca Paolini
Consulente del Lavoro