PENSIONE E PACE CONTRIBUTIVA
La pace contributiva consente di aggiungere fino a cinque anni alla propria anzianità pensionistica ed offre quindi una opportunità preziosa per chi desidera anticipare la pensione e migliorare l’assegno pensionistico.
Sommario
ToggleLa legge di bilancio 2024
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha pubblicato il 22/07/2024 un comunicato stampa riguardante la pace contributiva.
La misura, inizialmente avviata sperimentalmente nel triennio 2019/2021, è ora stata reintrodotta dall’ultima Legge di Bilancio per il biennio 2024/2025.
Il provvedimento era stato recepito dall’INPS con la circolare n. 69 del 2024.
Cosa è
La pace contributiva è la possibilità di riscattare fino a 5 anni di contributi a determinate condizioni.
Chi può utilizzarla
- La misura si applica a tutti i contribuenti privi di anzianità contributiva al 31/12/1995
- che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi Gestione pensionistica obbligatoria.
- con almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitato il riscatto
- che sia stato versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda medesima.
che siano iscritti:
- all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
- alle sue forme sostitutive ed esclusive;
- alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, commercianti ed artigiani;
- nonché agli iscritti alla Gestione Separata.
Come funziona
I periodi ammissibili sono:
- I periodi non coperti da contribuzione;
- compresi tra il 31 dicembre 1995 e il 1° gennaio 2024;
- solo se non antecedenti alla prima occupazione.
Questi periodi sono utili ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione.
Sono altresì considerati per il calcolo dell’assegno pensionistico.
È possibile riscattare:
- fino a cinque anni;
- anche non continuativi.
Esclusioni
Non è possibile riscattare:
- i periodi già coperti da contribuzione in altre casse previdenziali;
- i periodi per i quali siano previsti versamenti obbligatori;
- i periodi di attività lavorativa già prescritti.
In questi ultimi due casi sarà possibile:
- regolarizzare la posizione contributiva;
- o costituire una rendita vitalizia.
Il pagamento del riscatto
E’ possibile effettuare il versamento dell’onere da riscatto:
- in un’unica soluzione;
- o con una rateizzazione (max 120 rate mensili) ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi.
Orlando Dainelli
Consulente del Lavoro
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