CAMBIA LA MALATTIA DEL GIORNO PRIMA
Con la circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026 l’Istituto amplia, certificando una prassi diffusa, i casi in cui la tutela previdenziale della malattia parte anche dal giorno precedente al rilascio del certificato medico.
Fino a oggi il beneficio valeva solo per la visita domiciliare. Da ora vale anche per la visita in ambulatorio.
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Ne avevamo parlato in La malattia del giorno prima: l’INPS fa decorrere la copertura dal giorno di rilascio del certificato, non dal giorno che il medico indica come inizio della malattia.
L’unica eccezione ammessa era la visita a domicilio, con retroattività di un giorno, prevista dalla Circolare INPS n. 147/1996.
Il motivo era tecnico: il medico curante, chiamato un giorno, ha facoltà di recarsi a casa del paziente anche il giorno successivo e quindi l’INPS, nel solo caso di visita a domicilio, riconosceva come inizio dell’evento il giorno della chiamata, non quello della visita.
COSA CAMBIA
Da oggi la stessa logica si applica anche a chi si presenta fisicamente in ambulatorio.
Se il medico curante compila il campo “Dichiara di essere ammalato dal…” indicando il giorno immediatamente precedente alla visita, quel giorno viene riconosciuto ai fini previdenziali, indipendentemente dal fatto che la visita sia stata domiciliare o ambulatoriale.
UNA REGOLA ANTICA
La circolare interviene su una prassi ‘antica’, nata quando la visita a domicilio era la regola e non l’eccezione.
L’INPS motiva il cambio con la trasformazione in corso nella medicina di base: meno medici di famiglia sul territorio e sale d’attesa sempre piene.
Oggi la visita domiciliare non viene quasi mai effettuata, occorre recarsi in ambulatorio con la conseguenza che dicevamo.
Ora la differenza tra visita in ambulatorio o a domicilio non conta più.
L’ ECCEZIONE
La regola resta comunque condizionata.
Il giorno precedente al rilascio deve essere un giorno feriale: non sabato, non domenica, non festivo infrasettimanale.
Se cade in uno di questi giorni, il lavoratore deve rivolgersi alla guardia medica, e la retroattività non scatta.
Anche le sale di attesa delle guardie mediche sono però affollatissime e …..
Resta esclusa anche l’ipotesi in cui la data dichiarata sia anteriore di più di un giorno rispetto al rilascio.
La copertura in questo caso è del solo giorno antecedente ed i rimanenti giorni sono di assenza non indennizzata.
Orlando Dainelli
Consulente del Lavoro


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