LA MALATTIA DEL GIORNO PRIMA
Uno dei malintesi più frequenti è pensare che il giorno indicato nel certificato come “ammalato dal…” corrisponda automaticamente alla decorrenza dell’indennizzo o della tutela contrattuale.
Sommario
ToggleCERTIFICATO DI MALATTIA E CASISTICHE PARTICOLARI
In ambito giuslavoristico, la gestione delle assenze per malattia rappresenta una delle casistiche più ricorrenti e potenzialmente più insidiose per il datore di lavoro.
Tra incertezze normative, vincoli privacy e obblighi procedurali verso INPS, ogni errore può comportare rischi in ambito retributivo, assicurativo o disciplinare.
Oggi ci concentriamo su due snodi critici che meritano particolare attenzione operativa e documentale:
La validità del certificato medico rispetto al giorno indicato come “inizio malattia”;
Il rientro anticipato del lavoratore prima della scadenza della prognosi.
LA DATA DI INIZIO DELLA MALATTIA E LA REGOLA GENERALE
L’INPS riconosce come giorno di decorrenza il giorno di rilascio del certificato, indipendentemente da quanto dichiarato dal lavoratore o annotato dal medico alla visita.
Esempio: certificato rilasciato il 23 ottobre 2025. Anche se il medico scrive “ammalato dal 22”, la copertura INPS parte dal 23.
VALIDITA’ RETROATTIVA E VISITA A DOMICILIO
Se il lavoratore è visitato a domicilio, è ammessa una retroattività massima di 1 giorno. In questo caso, la prognosi può essere valida anche dal giorno precedente al rilascio (Circ. INPS n. 147/1996).
È l’unico caso in cui la giornata precedente viene riconosciuta da INPS e azienda.
Come chiarisce l’Istituto, tale previsione è concessa solo perchè il medico chiamato per la visita domiciliare, può compierla entro il giorno successivo alla chiamata.
Sebbene la circolare sia datata, le regole del 1996 sono ancora valide.
⚠️ E’ Importante per accertare se la retroattività sia ammessa, verificare che sia barrata la casella di visita Domiciliare nel certificato telematico (e non ‘visita Ambulatoriale’).
FINE SETTIMANA E GIORNI FESTIVI
Il certificato medico, se cadente a cavallo del fine settimana, deve comprendere anche le giornate di sabato e domenica o le festività. Anche in caso di proroga occorre che la prognosi non abbia soluzione di continuità con la precedente
Weekend e festivi sono infatti indennizzati solo se inclusi nella prognosi.
E le giornate non coperte da certificato (es. gap tra certificato iniziale e continuazione) restano scoperte, sia a fini retributivi che disciplinari ed indennitari.
Se la prognosi termina il venerdì ed il lavoratore intende proseguire l’assenza, deve farsi rilasciare il certificato di prosecuzione nella giornata di sabato. Se il proprio medico non è reperibile deve farsi rilasciare il certificato dalla guardia medica.
Se però, come spesso avviene, la prognosi cessa il venerdì ed il lavoratore si reca dal proprio medico il lunedì facendosi rilasciare un certificato di continuazione, fermo restando la non indennizzabilità dei giorni antecedenti il rilascio del certificato, le giornate di sabato e domenica possono essere considerate utili ai fini della massima indennizzabilità dell’Istituto di 180 giorni. (vedi sempre circ Inps 147/1996).
Nel caso di proroga, il lavoratore ed il datore devono fare attenzione che il medico abbia barrato la casella ‘continuazione’.
Per completezza si segnala che, laddove il nuovo certificato attesti una ricaduta (cioè una continuazione di una malattia precedente intervallata da una ripresa dell’attività lavorativa), questa può essere considerata tale solo in presenza contemporanea di tre requisiti:
- che nel certificato sia barrata la casella ‘Ricaduta’
- che la ricaduta avvenga entro 30 giorni dal termine della precedente malattia a cui si fa riferimento
- che la nuova malattia sia dovuta alla stessa patologia (ovviamente questa non è verificabile dal Datore, ma solo dal lavoratore).
IL RIENTRO ANTICIPATO AL LAVORO
Di notevole importanza è anche la gestione dei rientri anticipati rispetto alla scadenza della prognosi certificata.
Capita, soprattutto per patologie lievi, che il dipendente si rimetta in forma prima del termine indicato nel certificato e decida di rientrare al lavoro in anticipo rispetto alla scadenza della prognosi.
Il rientro spontaneo non è però ammesso senza la rettifica della prognosi da parte del medico curante.
Come chiarito nel Messaggio INPS n. 6973/2014 e ribadito nella Circolare n. 79/2017, il rientro è lecito solo se:
il medico trasmette un nuovo certificato telematico con rettifica/chiusura anticipata della prognosi;
tale rettifica è inviata dal medico prima della ripresa dell’attività lavorativa.
⚠️ In assenza della rettifica, il rientro è da considerarsi irregolare, con implicazioni rilevanti sia per il lavoratore che per il datore.
Ammettere al lavoro un dipendente con certificato ancora attivo espone infatti il datore a responsabilità per inadempimento degli obblighi di sicurezza e rischi assicurativi, soprattutto se si verificassero ricadute o infortuni post-rientro.
PRIVACY
Il datore non può richiedere giustificazioni cliniche o diagnosi, ma deve semplicemente esigere — prima del rientro — l’attestato INPS aggiornato con rettifica della prognosi.
SCHEMA DI SINTESI
| Aspetto | Regola | Eccezione | Obbligo HR |
|---|---|---|---|
| Decorrenza certificato | Dal giorno di rilascio | Giorno prima solo con visita domiciliare | Verificare sempre tipo visita nel certificato |
| Rientro anticipato | Non ammesso senza rettifica | — | Ammettere solo con attestato INPS aggiornato |
| Privacy | Solo attestato, senza diagnosi | — | Vietato chiedere o archiviare dati sanitari |
Orlando Dainelli
Consulente del Lavoro

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