LA FORMAZIONE DEL LAVORATORE NON ASPETTA
La formazione dei neoassunti in materia di sicurezza non è una semplice formalità, ma il primo passo per un ambiente di lavoro sano e sostenibile.
L’aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni del 2025 non fa che confermare un principio già chiaro: la sicurezza non può aspettare.
Sommario
ToggleCHI DEVE ESSERE FORMATO
L’ articolo 37 del Dlgs. 81/2008, come integrato dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, stabilisce che la formazione in materia di salute e sicurezza è obbligatoria per tutti i lavoratori neoassunti o somministrati.
È compito del datore di lavoro garantire la formazione prima dell’inizio delle attività lavorative.
ENTRO QUANDO VA FATTA LA FORMAZIONE
L’obbligo è immediato: il percorso deve iniziare ed essere completato prima che il dipendente inizi a svolgere le proprie mansioni.
Dal nuovo Accordo è scomparso il riferimento alla possibilità di concludere la formazione entro i 60 giorni dall’assunzione.
LA FORMAZIONE DEVE ESSERE COMPRESA E VERIFICATA
Il contenuto della formazione deve essere facilmente compreso dal lavoratore.
Se si tratta di lavoratori stranieri la formazione deve avvenire previa verifica della comprensione della lingua utilizzata durante la formazione.
I CONTENUTI MINIMI OBBLIGATORI
- Formazione generale (4 ore): principi di rischio e pericolo, prevenzione e protezione, diritti e doveri, ruoli e responsabilità.
- Formazione specifica (4, 8 o 12 ore): calibrata sui rischi concreti del settore e della mansione, con riferimento al DVR aziendale e all’uso di DPI.
Entrambe le parti devono essere seguite in orario di lavoro (anche straordinario) e senza alcun onere economico a carico del dipendente.
LE RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro è responsabile della corretta erogazione della formazione:
- deve programmare e documentare il percorso;
- deve retribuire le ore formative;
- deve conservare attestati e registri presenze;
- in caso di infortunio, deve dimostrare l’avvenuta formazione.
La violazione di tali obblighi comporta pesanti conseguenze con multe ingenti, sospensione dell’attività aziendale e responsabilità penale in caso di lesioni colpose.
GLI OBBLIGHI DEL LAVORATORE
Il dipendente è tenuto a partecipare integralmente ai corsi organizzati dal datore e a collaborare al rispetto delle misure di sicurezza impartite.
L’eventuale rifiuto o abbandono ingiustificato del percorso formativo può configurare inadempimento disciplinare.
Orlando Dainelli
Consulente del Lavoro

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