LA REPERIBILITA' DEL LAVORATORE
Capita, soprattutto in particolari settori, che sia richiesto al lavoratore la disponibilità ad essere chiamato in servizio anche fuori dall’orario di lavoro.
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ToggleCOS’E’ LA REPERIBILITA’ LAVORATIVA
La reperibilità è una particolare condizione lavorativa richiesta al lavoratore dipendente che consiste nel rendersi disponibile e facilmente contattabile anche al di fuori dell’orario di lavoro.
Lo scopo è quello di intervenire tempestivamente in caso di emergenze o necessità impreviste che non possono attendere.
L’istituto della reperibilità non trova applicazione in modo generalizzato per tutti i dipendenti, ma è previsto solo da alcuni CCNL ed in particolare in quei settori che possono richiedere un intervento tempestivo in caso di necessità (sanità, trasporti, manutenzione di impianti, servizi pubblici, ecc.).
La reperibilità rappresenta quindi l’impegno del lavoratore a mantenersi disponibile per un’eventuale chiamata del datore di lavoro, che tuttavia può esaurirsi con o senza l’effettiva prestazione di servizio.
Nel caso in cui tale chiamata si verifichi e il lavoratore si rechi effettivamente sul luogo di lavoro per prestare il servizio, si configura una situazione di reperibilità attiva.
Al contrario, in assenza di una chiamata e quindi di una prestazione effettiva, si è in presenza della cosiddetta reperibilità passiva, sulla quale ci soffermeremo più nel dettaglio nel prosieguo dell’articolo.
La reperibilità passiva quindi, limita ma non esclude il riposo del lavoratore, pertanto giustifica un corrispettivo diverso dalla regolare attività lavorativa, e non consente al lavoratore di maturare ulteriore riposo compensativo.
La reperibilità trova la sua regolamentazione principale nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e territoriali, ma può essere normato anche da contratti o regolamenti aziendali e accordi individuali.
A qualsiasi livello si attui la regolamentazione, il datore di lavoro è tenuto comunque a rispettare:
- le limitazioni relative alla durata, ovvero numero di giornate consecutive nell’arco della stessa settimana
- ed un tetto massimo di settimane consecutive.
E’ opportuno inoltre, ove possibile, applicare un sistema di rotazione dei dipendenti interessati.
OBBLIGO DEL LAVORATORE
Non essendo regolamentata direttamente dalla legge, la reperibilità deve trovare fondamento in specifici CCNL. In assenza di tali previsioni da parte del CCNL di riferimento e da parte del contratto individuale di lavoro, la reperibilità non può essere imposta al lavoratore (Ordinanza n.7410 della Corte di Cassazione del 26/03/2018).
Una volta comandato, il lavoratore è però tenuto a rispondere rapidamente alla chiamata e a recarsi in tempi brevi presso il luogo per svolgere l’intervento.
Qualora il lavoratore si renda irreperibile oppure si presenti dopo un periodo di tempo eccessivo non avrà diritto all’indennità di reperibilità e il datore potrà attivare una procedura disciplinare nei suoi confronti.
LIMITI E GARANZIE
Alla base della reperibilità deve esservi il consenso pieno del lavoratore a rendersi disponibile.
Le limitazioni della reperibilità devono essere definite nell’accordo individuale, specificando il numero massimo di ore consecutive di reperibilità e il numero massimo di giornate consecutive nell’arco della settimana.
Quando mancano disposizioni contrattuali o regolamenti interni specifici, il datore di lavoro deve adottare un sistema di rotazione equo tra i dipendenti.
Naturalmente, questo sistema funziona solo se l’organizzazione aziendale presenta più lavoratori con le competenze e le mansioni necessarie per gestire le emergenze.
RETRIBUZIONE DELLA REPERIBILITA’
Le ore di reperibilità attiva devono essere retribuite secondo le seguenti modalità:
-Retribuzione ordinaria: se rientrano nell’orario settimanale stabilito dal contratto individuale
-Maggiorazioni per lavoro notturno o festivo: se l’effettiva prestazione lavorativa avviene nelle ore notturne o nei giorni festivi
-Maggiorazioni per lavoro straordinario o supplementare: se eccedono l’orario settimanale ordinario
La reperibilita’ passiva, invece viene pagata in modo diverso in quanto il lavoratore non è stato chiamato, pertanto riceverà un’indennità fissa o forfettaria stabilita dal CCNL o da accordi aziendali.
La reperibilità assicurata in un giorno adibito al riposo settimanale, laddove la prestazione di lavoro non venga effettivamente resa, non dà diritto ad una giornata di riposo compensativo, ma solo all’indennità prevista da contratto.
L’indennità di reperibilità è soggetta a contributi e a tassazione.
LA CHIAMATA DEL DATORE DI LAVORO
Il termine di preavviso non è quasi mai indicato, proprio perché la reperibilità nasce dalla necessità di affrontare situazioni di emergenza.
In questi casi è comunque opportuno che il datore di lavoro informi con adeguato anticipo, se possibile, il lavoratore per permettergli di organizzare il proprio tempo.
I mezzi che può utilizzare per la chiamata possono essere i più vari (cellulare di lavoro, SMS, e-mail, app aziendale di messaggistica, ecc.) ma è buona regola stabilire nell’accordo/regolamento quali siano i prescelti.
QUALI SONO I LIMITI
La reperibilità extra-orario deve essere giustificata da indifferibilità ed urgenza e non può quindi essere abusata.
In caso contrario, il datore di lavoro potrebbe essere chiamato a risarcire i danni arrecati al lavoratore.
UN CASO PRATICO
Vediamo sinteticamente cosa stabilisce il contratto della industria Metalmeccanica, trattandosi del più diffuso nel settore.
-Le ore di reperibilità non vengono computate come orario di lavoro.
-L’azienda che intende adottare l’istituto della reperibilità e tenuta a darne preventiva informazione alle rappresentanze sindacali illustrando le modalità operative che intende adottare (numero di lavoratori e le loro professionalità).
-Ogni anno il datore di lavoro e le RSU dovranno verificare la frequenza di utilizzo dell’istituto.
-E’ richiesto un preavviso scritto al lavoratore di 7 giorni.
-L’azienda è tenuta a coinvolgere il maggir numero di lavoratori possibili in modo da consentirne la rotazione, dando priorità ai dipendenti che ne facciao richiesta.
-Nessun lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo.
-Il contratto prevede inoltre che in caso di chiamata il dipendente debba essere sul luogo dell’intervento entro 30 minuti salvo diversa pattuizione aziendale.
-Il contratto inoltre prevede che non possa:
- eccedere le due settimane continuative su quattro;
- coinvolgere più di sei giorni continuativi
REPERIBILITA’ E SMART WORKING
Come si concilia questa flessibilità con la reperibilità?
Nel settore pubblico l’Agenzia ARAN ha chiarito che la reperibilità è compatibile con il lavoro agile solo se svolta fuori dall’orario di lavoro da remoto ovvero nella fascia di inoperabilità.
Nel settore privato, invece, la compatibilità tra reperibilità e lavoro agile dipende dagli accordi aziendale e dai contratti collettivi.
E’ pertanto consentito organizzare la reperibilità anche da remoto rispettando la tutela del lavoratore.
Mara Mazzoni
Consulente del Lavoro

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