SGRAVIO TOTALE PER ASSUNZIONI DI UNDER 35

Il Decreto Coesione (D.L. 60/2024), ha introdotto un nuovo sgravio contributivo per le assunzioni dei lavoratori under 35.

Questo nuovo incentivo sostituisce, nella sostanza, il bonus assunzioni under 36, scaduto lo scorso 31 dicembre e non rinnovato.

In attesa di sapere se nella conversione in legge del decreto ci saranno dei cambiamenti, analizziamo di seguito le caratteristiche principali dell’agevolazione.

A CHI SPETTA

Per il periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, l’agevolazione contributiva è riconosciuta in favore di tutti i datori di lavoro privati (imprenditori o non imprenditori), ma ne 

rimangono esclusi:

  • gli enti della Pubblica amministrazione;
  • i datori di lavoro domestico.

LE CONDIZIONI 

Il riconoscimento dei benefici spetta ai datori di lavoro che:

  • non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva;

  • e non procedano, nei 6 mesi successivi alla stessa, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore o di un lavoratore con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

I datori di lavoro che intendano fruire delle agevolazioni contributive sono inoltre tenuti ad osservare i principi generali di fruizione degli incentivi definiti dall’art. 31 del Dlgs. n. 150/2015.

Ciò significa che l’assunzione deve avvenire:

  • senza violare alcun obbligo imposto da norme di legge o della contrattazione collettiva;
  • nel rispetto dell’eventuale diritto di precedenza alla riassunzione;
  • senza avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;
  • essendo in possesso di DURC regolare;
  • avendo rispettato la normativa sul lavoro, gli accordi e contratti collettivi nazionali regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti;
  • e le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

MISURA E DURATA DELL’ESONERO

  • Lo sgravio contributivo under 35 in oggetto, temporaneo e non strutturale, è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e va, comunque, utilizzato entro il 31 dicembre 2028;
  • Consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,

nel limite massimo di:

  • 500 euro mensili;
  • elevati a 650 euro mensili se la sede di lavoro si trova in una delle regioni svantaggiate del Mezzogiorno.

Sono esclusi dall’esonero:

    • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
    • la contribuzione minore:
      • il contributo al Fondo per l’erogazione del TFR (art. 1, c. 755, L. 296/2006);
      • il contributo ai fondi di solidarietà pari al 10%;
      • il contributo dello 0,30% sulla retribuzione imponibile e destinato ai Fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 25, c.4 della L.845/1978).

PER QUALI LAVORATORI 

L’esonero contributivo spetta:

  • per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato;
  • effettuate nel periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025.

I lavoratori, alla data dell’evento (assunzione o trasformazione), devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • età fino a 35 anni non compiuti (max 34 anni e 364 giorni);
  • assenza di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

Restano esclusi:

  • i rapporti di apprendistato;
  • i contratti di lavoro domestico;
  • i contratti di lavoro intermittente;
  • i rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei dirigenti;
  • le prestazioni occasionali.

CASI PARTICOLARI

  • L’esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

  • Lo sgravio non utilizzato interamente dal datore di lavoro per risoluzione (dimissioni o licenziamento) del rapporto agevolato, può essere fruito per la parte residua da altro datore di lavoro entro il 31 dicembre 2028.

AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

La piena operatività della norma è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione.

CUMULABILITA’ CON ALTRI INCENTIVI

L’esonero under 35 in oggetto è unicamente compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, di cui all’art. 4, D.lgs 213/2023.

MODALITA’ DI RICHIESTA

 Si attendono la conversione in legge del decreto e le circolari operative dell’INPS.

Francesca Paolini
Consulente del Lavoro

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