L’ESONERO TOTALE DEI CONTRIBUTI PER LE LAVORATRICI MADRI

La  Legge di Bilancio 2024  (Legge 213/2023) ha introdotto un esonero del 100% dei contributi  delle lavoratrici madri fino ad un  massimo di 3.000 euro annui.

La circolare Inps n. 27 del 31 gennaio 2024 ha chiarito le condizioni e le modalità di concessione del beneficio.

Chi ne ha diritto

Le beneficiarie dell’esonero sono le lavoratrici  che si trovino nelle seguente condizioni:

  • siano madri di 3  o più figli, nel  periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026;
  • siano madri di 2 figli, in via sperimentale,  per il solo anno 2024;
  • siano occupate in qualità di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
  • presso datori di lavoro pubblici e privati, anche non imprenditori;
  • compresi quelli appartenenti al settore agricolo;
  • escluse le dipendenti da datori di lavoro domestico.

Rientrano  tra i rapporti agevolabili anche:

  • il contratto part-time, purchè a tempo indeterminato;
  • il contratto di apprendistato;
  • il contratto di soci di  cooperativa di lavoro (L. 142/2001);
  • i contratti di somministrazione.

Requisito numerico per l’esonero

Il requisito  per l’esonero si realizza  con la nascita del secondo (nel 2024) o terzo figlio (nel 2025 e 2026).

La  condizione costituisce una sorta di ‘fotografia’ di quel momento e viene cristallizzata a quella data, mantenendo la validità dell’esonero indipendentemente da eventi successivi quali ad esempio:

  • fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare;
  • morte prematura di uno o più  figli;
  • non convivenza di uno o più figli;
  • affidamento esclusivo al padre di uno o più figli.

Determinazione dell’importo dell’esonero

L’importo dell’esonero è pari ad  un massimo di 3.000 euro annui, da riproporzionare:

  • ad un massimo di 250 euro mensili (€ 3000:12);
  • ad un massimo di 8,06 euro giornalieri (€ 250:31).

Nel mese di inizio o cessazione del rapporto di lavoro, l’importo del mese dell’evento è riproporzionato in base ai giorni di occupazione.

Il rapporto a tempo parziale non riduce o riproporziona l’importo dell’agevolazione.

In caso di più rapporti contemporanei della lavoratrice, l’esonero si applica a tutti i rapporti.

Non c’è un tetto alla retribuzione imponibile.

Se il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato o trasformato  dopo la realizzazione dello status di madre di due o tre figli, l’esonero si applica dalla data di inizio o trasformazione del rapporto lavorativo.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, cioè il calcolo della pensione non subisce riduzioni in conseguenza dell’esonero.

Durata e Inizio/Cessazione dell’esonero

L’esonero è valido fino al compimento:

  • del decimo anno (superiore a 9 anni e 364 giorni)  di età del figlio più piccolo per le madri di due figli,  nel 2024;
  • del diciottesimo anno (superiore a 17 anni e 364 giorni)  di età del figlio più piccolo per le madri di tre o più figli, nel triennio 2024-2026.

L’esonero è fruibile dalla lavoratrice:

  • dal primo giorno del mese della nascita del figlio che realizza il requisito numerico;
  • o dall’inizio/trasformazione  del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, se il requisito numerico è già realizzato.

Si ha la cessazione dell’esonero:

  • all’esaurirsi delle condizioni (età del figlio più piccolo);
  • alla fine del rapporto di lavoro;
  • al 31/12/2024 per le madri di due figli;
  • al 31/12/2026 per le madri di tre o più figli.

Se la perdita dell’esonero è dovuta al compimento del limite d’età del figlio minore, è possibile per la lavoratrice  accedere ad un’altra forma di esonero se le condizioni sussistono, come ad esempio:

  • alla riduzione del 6% o del 7% dei contributi per redditi fino ad euro 1923/2692 mensili;
  • oppure in seguito alla nascita di un altro figlio.

L’esonero ha decorrenza dal 1′ gennaio 2024, ma è applicabile solo da febbraio 2024 con eventuale erogazione del mese arretrato.

Cumulabilità con altri esoneri

L’esonero opera una riduzione dei soli contributi a carico della lavoratrice , e non anche di quelli del datore di lavoro.

La lavoratrice non può cumulare l’esonero del 6% o 7% in vigore per il 2024  con questo: i due esoneri sono pertanto alternativi.

Il datore di lavoro invece è ammesso al cumulo con le altre agevolazioni in vigore, fatte salve le incumulabilità eventualmente  specificatamente stabilite da ciascuna.

Aiuti di Stato e Durc

L’esonero non necessita di alcuna autorizzazione della Commissione europea in quanto non configura aiuto di Stato.

Non è soggetta all’obbligo di regolarità contributiva del datore di lavoro (DURC) in quanto è un esonero rivolto alla sola lavoratrice.

La richiesta della lavoratrice e la comunicazione Uniemens

Per  l’accesso all’agevolazione, le lavoratrici  devono comunicare al loro datore di lavoro la  volontà di avvalersi dell’esonero fornendo:

  •  il numero  dei figli;
  • i codici fiscali dei figli.

I datori di lavoro devono esporre nelle denunce Uniemens  l’esonero  spettante ed applicato,  secondo le indicazioni  specificate nella circolare.

Inps ha comunicato  che  sarà rilasciata una procedura on line per consentire  alla lavoratrice di fornire direttamente all’Istituto (in alternativa alla comunicazione al datore di lavoro),  le informazioni necessarie.

L’assenza di comunicazione dei codici fiscali dei figli, con una delle due modalità descritte,  comporta la non concessione/revoca dell’esonero.

Scarica il modello per  la Dichiarazione_lavoratrice_madre_Fondazione_Studi_CdL.

Orlando Dainelli
Consulente del Lavoro

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