Tag: Contrattazione e Welfare

In questo contesto, contratti aziendali e regolamenti assumono un ruolo cruciale, fungendo da pilastri per la strutturazione di un ambiente lavorativo regolamentato e trasparente, dove ogni aspetto del rapporto di lavoro è chiaramente definito e concordato. La definizione accurata di questi documenti è essenziale per garantire che sia le aspettative dell’azienda sia i diritti dei lavoratori siano pienamente rispettati e tutelati.

Cosa si intende per contratti aziendali?

La contrattazione in ambito aziendale è il processo di negoziazione tra datore di lavoro e lavoratori, spesso tramite sindacati, per definire condizioni di lavoro, salari e orari. Può essere individuale o collettiva e mira a trovare un equilibrio tra le esigenze aziendali e i diritti dei lavoratori.

Che cos’è il welfare aziendale?

Il welfare aziendale comprende servizi e benefici extra-salariali offerti ai dipendenti per migliorare la loro vita lavorativa e personale. Includere assicurazioni, formazione, buoni pasto e altro. Serve per attrarre talenti, aumentare la soddisfazione e la produttività, e migliorare il clima aziendale.

Contrattazione e welfare sono strumenti per gestire le relazioni lavorative e promuovere il benessere dei dipendenti in azienda.

Vengono gestiti a Bologna efficacemente dallo studio di consulenza Dainelli Vezzani, che si occupa di ogni aspetto di questo ambito.

La contrattazione e il welfare aziendale emergono, quindi, come pilastri fondamentali nella gestione delle risorse umane, strumenti attraverso i quali le aziende possono promuovere il benessere dei dipendenti, garantendo al contempo il raggiungimento degli obiettivi organizzativi. Questi aspetti sono gestiti con particolare attenzione e professionalità a Bologna dallo studio di consulenza Dainelli Vezzani, che si distingue per la sua capacità di affrontare e risolvere le sfide legate sia alla negoziazione contrattuale che all’implementazione di programmi di welfare aziendale.

Con un approccio su misura, lo studio Dainelli Vezzani si impegna a garantire che ogni aspetto delle relazioni lavorative sia curato nei minimi dettagli, offrendo soluzioni efficaci che rispondono alle esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.

A Bologna, lo studio di consulenza Dainelli Vezzani si distingue per la sua competenza nell’offrire consulenza e supporto in tutti questi ambiti, occupandosi con professionalità e dedizione di contrattazione, welfare, contratti aziendali e regolamenti, assicurando così che le aziende e i loro dipendenti possano beneficiare di un rapporto di lavoro equilibrato, produttivo e soddisfacente.

RINNOVATO IL CONTRATTO DEL COMMERCIO

In data 22 marzo 2024 la Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl Commercio.

L’accordo ha validità quadriennale fino al 31/03/2027.

La parte economica decorre 1° aprile 2023.

Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, le modifiche normative decorreranno dal 1° aprile 2024.

Aumenti Retributivi

Di seguito gli aumenti previsti alle varie scadenze:

CCNL commercio

Una Tantum

A copertura del periodo di carenza contrattuale (01/01/2022-31/03/2023) sarà erogato, al personale in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, un importo a titolo di “Una Tantum” suddiviso in due tranche a luglio 2024 e luglio 2025.

Gli importi saranno da riproporzionare in base alla durata del rapporto, ad assenze non retribuite e part-time.

Per gli apprendisti, il riproporzionamento avverrà sulla base del trattamento economico previsto dal ccnl 30/07/2019.

Dagli importi di cui sopra saranno dedotte (fino a concorrenza) le somme eventualmente già corrisposte a titolo di futuri aumenti e/o miglioramenti contrattuali.

L’Accordo integrativo 28 marzo 2024 è intervenuto però a limitare fortemente la possibilità di assorbimento/deduzione di cui sopra.

Non sono pertanto riassorbibili:

  • aumenti di merito
  • scatti di anzianità
  • aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente  dal datore di lavoro nel corso dei 6 mesi immediatamente precedenti la scadenza del ccnl
  • gli acconti concessi dal 1/4/23 in applicazione del Protocollo del 12/12/2022 (AFAC)
  • gli aumenti retributivi previsti dal rinnovo alle date 01/04/24-01/03/25-01/11/25-01/11/26-01/02/27
  • le due rate di una tantum previste dal rinnovo,  da erogarsi a luglio 2024 e luglio 2025

Fatto salvo  quanto sopra ed in via residuale, sono riassorbibili gli aumenti:

  • che derivino da accordi sindacali (indipendentemente dai contratti collettivi)  che ne prevedano espressamente il riassorbimento
  • che ne abbiano stabilito l’assorbibilità  espressamente all’atto della concessione a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali  erogati dal 1° gennaio 2022.

 

Orlando Dainelli
Consulente del Lavoro

IL NUOVO CCNL DEGLI STUDI PROFESSIONALI

Il 16 febbraio 2024 è stato siglato il rinnovo del contratto collettivo Studi professionali Confprofessioni con validità dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027.

Di seguito si riepilogano gli aumenti contrattuali previsti e l’una tantum.

Minimi tabellari

E’ previsto un aumento dei minimi di contratto scaglionato in 4 tranche.

Qui di seguito si riporta la tabella delle retribuzioni previste alle varie scadenze:

Confedertecnica

In aggiunta a quanto sopra, per i soli lavoratori del comparto Confedertecnica assunti prima del 1° luglio 2004 nei livelli 1, 2 e 3S, viene istituita la voce “Elemento nazionale di allineamento contrattuale” quale voce non assorbibile, che dovrà considerarsi parte integrante del minimo tabellare valido a tutti gli effetti contrattuali e che sarà pari a

  • 42,35 euro per il livello 1;
  • 102,53 euro per il livello 2;
  • 110,40 euro per il livello 3S.

Tale elemento di paga non viene riconosciuto ai lavoratori assunti a partire dal 1° luglio 2004, ancorché appartenenti al medesimo comparto.

Una tantum

A copertura del periodo di vacanza contrattuale dal 1° aprile 2018 al 29 febbraio 2029, le parti sociali hanno concordato l’erogazione di un importo una tantum pari a 400 euro per ogni livello, suddivisa in 2 quote, di cui:

  • la prima di 200 euro, da corrispondersi con la retribuzione del mese di maggio 2024,
  • e la seconda di 200 euro, con la retribuzione di maggio 2025.

“Gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo 1° aprile 2018 – 1° marzo 2024 considerando come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni nonché, per i lavoratori a tempo parziale, sulla base dell’orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro. I periodi di assenza dovuti a congedo di maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino e sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per ammortizzatori sociali sono da computarsi agli effetti del calcolo pro-quota. Sono esclusi dal computo i periodi in cui non sia stata erogata normale retribuzione”.

Inoltre, “le somme erogate sono da considerarsi omnicomprensive di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non saranno pertanto utili ai fini del computo del TFR” e che “l’importo sopra indicato può essere erogato attraverso gli strumenti di welfare previsti dalla normativa vigente”; tale ultima previsione è un elemento certamente innovativo di questo rinnovo.

Orlando Dainelli
Consulente del Lavoro

Il Dlgs n. 67/2011 prevede, per coloro che svolgono lavori usuranti, la possibilità di beneficiare dell’accesso anticipato al pensionamento.

LA DOMANDA ALL’INPS

Con il Messaggio 812/2024 l’Inps ha dettato le istruzioni per la presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi di quest’anno.

La domanda deve essere presentata entro il 1° maggio 2024 dai lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico nel corso del 2025.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione probatoria dell’attività particolarmente gravosa svolta dal lavoratore.

L’Istituto rammenta che, con riferimento ai lavoratori del settore privato, qualora dalla documentazione sopra indicata non risulti inequivocabilmente lo svolgimento dell’attività faticosa e pesante, ai fini del riconoscimento del beneficio in parola, è possibile produrre ogni ulteriore documentazione equipollente, contenente elementi utili e probanti l’attività svolta.

L’intera documentazione da analizzare deve risalire all’epoca in cui sono state svolte le attività particolarmente faticose e pesanti e la stessa non può essere sostituita da dichiarazioni del datore di lavoro rilasciate “ora per allora”.

Per le attività lavorative usuranti svolte, sono utili le comunicazioni obbligatorie trasmesse annualmente dal datore di lavoro al Ministero del Lavoro ai sensi dell’art. 5 del Dlgs 67/2011.

LA DENUNCIA ANNUALE DEL DATORE DI LAVORO

A tal proposito si ricorda che scade il il 31 marzo 2024 (posticipata al 02/04/2024) il termine per effettuare la denuncia del personale adibito alle lavorazioni usuranti con riferimento al 2023.

Le quattro categorie di lavoratori interessate sono:

  • i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti ex articolo 2, DM 19 maggio 1999;
  • i lavoratori dipendenti notturni;
  • i lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”;
  • i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone (di capienza non inferiore a 9 posti compreso il conducente).

LE ATTIVITA PARTICOLAMENTE USURANTI

Per attività particolarmente usuranti devono intendersi:

  • i lavori in galleria, cava o miniera (mansioni svolte in sotterraneo come gli addetti al fronte di avanzamento, mansioni degli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale); lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti dai palombari; lavori ad alte temperature; lavorazione del vetro cavo ( soffiatori dell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio); lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti (attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, mansioni svolte all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture); lavori di asportazione dell’amianto.

IL LAVORO NOTTURNO

Per quanto riguarda invece i dipendenti notturni, questi devono intendersi:

  • lavoratori a turni e cioè quelli che:
    • all’interno di un quadro di turnazione,
    • prestano la loro attività per almeno 6 ore,
    • comprendenti il periodo di tempo che va dalla mezzanotte alle cinque del mattino,
    • per un periodo minimo di 64 giorni lavorativi all’anno.
  • altri lavoratori notturni, e cioè i lavoratori che:
    • prestano la loro attività ordinaria
    • per almeno 3 ore
    • nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino
    • durante l’intero anno.

LA PRESENTAZIONE

La denuncia deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il sito www.cliclavoro.gov.it

SANZIONI

La mancata comunicazione o la comunicazione di dati errati o non corrispondenti al vero, è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.
La sanzione è diffidabile (art. 13, D.Lgs n. 124/2004) ed è dovuta in base al numero delle omesse comunicazioni (e non del numero dei lavoratori interessati).

 

Orlando Dainelli
Consulente del Lavoro

MATERNITA’ FACOLTATIVA ALL’80% PER DUE MESI

La legge di Bilancio 2024, con l’intento favorire la genitorialità e di contribuire a contrastare il calo demografico, ha introdotto una ulteriore mensilità di congedo parentale indennizzato all’80%.

LA MISURA DELL’INDENNITA’

L’indennizzo del congedo parentale (maternità/paternità facoltativa) è normalmente previsto al 30% della retribuzione.

Già la legge di Bilancio 2023 aveva innalzato l’indennizzo del primo mese di maternità facoltativa dal 30% all’80%.

Questa nuova disposizione modifica l’articolo 34 del Dlgs 151/2001, e porta a due i mesi di congedo con indennità ‘maggiorata’:

  • il primo all’80%;
  • il secondo al 60% della retribuzione.

NB: per il solo 2024 anche il secondo mese sarà indennizzato all’80%.

LE CONDIZIONI

L’applicabilità di questo secondo mese maggiorato soggiace ad alcune condizioni:

  • è riservata ai lavoratori dipendenti;
  • spetta fino al sesto anno di vita del bambino o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore per affidamento/adozione;
  • può essere fruita alternativamente e/o cumulativamente (anche in modo frazionato) da ciascuno dei due genitori;
  • il periodo di congedo di maternità/paternità obbligatorio deve terminare dopo il 31 dicembre 2023;
  • per paternità obbligatoria sono intesi anche i 10 giorni dell’art.27-bis Dlgs 151/2001 ed il congedo alternativo dell’art 28.

La circolare Inps 57/2024 ed il messaggio 1629/2024, pur non apportando novità sostanziali, sono intervenuti per fornire le istruzioni per le modalità di conguaglio.

Molto interessanti ed utili sono  inoltre gli esempi elencati.

Proprio per la varietà dei casi che si possono presentare agli operatori, si auspica che anche la modulistica autorizzativa sia aggiornata riportando in chiaro e  puntualmente le scelte effettuate dal lavoratore/trice.

Nelle more, è opportuno che il datore di lavoro si faccia rilasciare una dichiarazione dal dipendente che certifichi il diritto all’indennizzo all’80% o al 60%.

Monica Vezzani
Consulente del Lavoro

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