LA DOMANDA DI MATERNITA’ E LA CERTIFICAZIONE

L’INPS, con il Messaggio n. 287 del 22 /01/2024 riepiloga le indicazioni operative per la corretta gestione delle domande di congedo di maternità.

Viene premesso e ribadito che  il congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti costituisce:

  • un diritto indisponibile per la lavoratrice;
  • un divieto assoluto di adibizione al lavoro per il datore nei periodi prescritti.

Ecco dunque le indicazioni fornite dall’Istituto:

  • se viene presentata domanda senza invio telematico del certificato di gravidanza, il medesimo può essere richiesto solo prima della nascita del minore poiché, dalla data del parto, la procedura telematica non ne consente più al medico l’inserimento;
  • nell’ipotesi (residuale) in cui la lavoratrice abbia inviato un certificato di gravidanza cartaceo, rilasciato da un medico del SSN o con esso convenzionato, è possibile utilizzare la data presunta del parto indicata nell’originale cartaceo;
  • nell’ipotesi in cui non sia stato trasmesso alcun certificato di gravidanza, ma sia stata disposta l’interdizione anticipata della lavoratrice con provvedimento rilasciato dalla ASL, è possibile utilizzare la data presunta del parto riportata nel provvedimento stesso, in quanto proveniente da struttura pubblica del SSN;
  • nel caso di totale assenza di documentazione, il periodo di congedo di maternità può essere determinato computando i due mesi di “ante partum” a ritroso dalla data effettiva del parto tramite verifica su piattaforma “ConsANPR”.

E’ comunque pacifico che il diritto al congedo non può essere precluso dalla circostanza che il medico certificatore non abbia assolto al suo dovere di invio del certificato attraverso lo specifico canale telematico.

Orlando Dainelli
Consulente del Lavoro

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