PRESTITI AI DIPENDENTI E CALCOLO DEL BENEFIT

La Legge n.191/2023 (conversione del DL 145/2023 c.d. Decreto Anticipi) ha modificato la modalità di determinazione del benefit derivante da prestiti ai dipendenti concessi dal datore di lavoro.

In particolare è stato diversificato il calcolo a seconda che il prestito sia concesso a tasso variabile oppure a tasso fisso.

Ricordiamo infatti che, fino al 31/12/2022, il calcolo del beneficio derivante al dipendente era uniformemente calcolato sul 50% della differenza tra:
– interessi calcolati al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) vigente al termine di ciascun anno;
– dedotti gli interessi calcolati al tasso applicato dal datore.

Dal 1′ gennaio 2023 invece:

A) per i prestiti a tasso variabile la parte imponibile del benefit è dato dal 50% della differenza risultante tra:
– interessi  calcolati  al  TUR in vigore alla data di scadenza di ciascuna rata;
– dedotti gli interessi al tasso applicato dal datore.

B) per i prestiti a tasso fisso la parte imponibile del benefit è dato dal 50% della differenza risultante tra:
– interessi calcolati al TUR in vigore alla data di concessione del prestito;
– dedotti gli interessi al tasso applicato dal datore.

La somma imponibile così determinata (cumulata agli altri benefits quali, ad esempio, il benefit dell’auto ad uso promiscuo, i voucher per acquisto di beni o servizi, ecc.) non deve superare il limite stabilito per l’esenzione.

I limiti di esenzione sono:

A) per il 2023: euro 258,23 (elevato a 3.000 euro per chi ha figli fiscalmente a carico):
B) per il 2024: euro 1.000,00 (elevato a 2.000 euro per chi ha figli fiscalmente a carico).

Poiché le modifiche decorrono dal gennaio 2023, dovrà essere effettuato il conguaglio delle eventuali differenze sulle ritenute operate nei mesi pregressi del 2023.

Monica Vezzani
Consulente del Lavoro

 

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