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RISCHIO CALORE: GLI ISPETTORI CONTROLLANO

Con la nota prot. n. 5484 del 6 luglio 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha indicato agli uffici territoriali quali aspetti verificare durante i controlli estivi sul rischio da calore. L’attenzione sarà rivolta soprattutto a edilizia, agricoltura, logistica, lavori stradali e attività dei rider, ma le indicazioni interessano tutte le aziende nelle quali temperature elevate, esposizione al sole, umidità o sforzo fisico possono compromettere la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il caldo non deve essere gestito soltanto quando si verifica l’emergenza. Occorre una pianificazione preventiva, coerente con il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e con l’organizzazione effettiva del lavoro.

IL RISCHIO CALORE DEVE ESSERE VALUTATO

Il punto di partenza resta il decreto legislativo n. 81/2008, che impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza. Il D.M. n. 95/2025, che ha adottato il Protocollo quadro sulle emergenze climatiche, rafforza un approccio sistematico e strutturato.

Il DVR non dovrebbe quindi contenere un richiamo generico alle alte temperature. La valutazione deve tenere conto delle mansioni svolte, dell’esposizione diretta al sole, dell’umidità, della ventilazione, dell’intensità dello sforzo, degli indumenti necessari e della presenza di lavoratori maggiormente vulnerabili.

⚠️ Attenzione: durante l’ispezione non sarà verificata soltanto la presenza del rischio nel DVR, ma anche l’effettiva applicazione delle misure previste.

ORARI, PAUSE E ROTAZIONE DELLE MANSIONI

Tra gli aspetti indicati dall’INL rientra l’organizzazione dell’orario. In relazione alle condizioni climatiche e alle lavorazioni, l’azienda può valutare l’anticipazione del turno, il posticipo delle attività più gravose o la sospensione nelle ore centrali.

La fascia dalle 12:00 alle 16:00 richiamata nella nota è un esempio e non costituisce un divieto nazionale automatico. Devono inoltre essere verificate le eventuali ordinanze regionali o comunali applicabili nel territorio in cui si svolge l’attività.

Gli ispettori potranno controllare anche:

  • la concessione effettiva di pause strutturate;
  • la disponibilità di aree ombreggiate, rinfrescate o climatizzate;
  • la rotazione dei lavoratori nelle mansioni più faticose;
  • l’anticipazione o il differimento delle lavorazioni maggiormente esposte.

Le misure devono essere concretamente praticabili. Una procedura formalmente corretta, ma incompatibile con i tempi di produzione o non conosciuta dai preposti, rischia di restare inefficace.

ACQUA, INDUMENTI E INFORMAZIONE

La disponibilità di acqua fresca e potabile deve essere effettiva nei cantieri, nei campi e negli altri luoghi di lavoro interessati. Anche gli indumenti devono essere adeguati: leggeri, traspiranti e coprenti, compatibilmente con i rischi della lavorazione e con l’eventuale necessità di utilizzare dispositivi di protezione individuale.

L’informazione non può ridursi all’invito a “bere spesso”. I lavoratori e i preposti devono conoscere i principali sintomi del colpo di calore, le modalità di segnalazione e le procedure di primo soccorso. Le istruzioni devono essere semplici, comprensibili e riferite alle attività realmente svolte.

LAVORATORI FRAGILI E SORVEGLIANZA SANITARIA

La nota richiama il coinvolgimento del medico competente nell’individuazione di prescrizioni o limitazioni specifiche per i lavoratori fragili o maggiormente esposti agli effetti del caldo.

Il datore di lavoro non deve acquisire informazioni sanitarie non necessarie, ma deve organizzare il lavoro nel rispetto dei giudizi di idoneità e delle eventuali prescrizioni. Deve inoltre essere verificata la consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o del Rappresentante territoriale (RLST) nell’ambito della valutazione dei rischi.

QUANDO PUÒ ESSERE NECESSARIO SOSPENDERE IL LAVORO

Non esiste una temperatura unica oltre la quale ogni attività debba fermarsi automaticamente. La valutazione deve considerare insieme temperatura, umidità, esposizione solare, intensità dello sforzo, durata della lavorazione, possibilità di introdurre pause o rotazioni e condizioni dei lavoratori.

Quando, nonostante le misure adottate, le condizioni climatiche determinano un rischio non accettabile, il datore di lavoro deve valutare anche la sospensione temporanea delle attività. Un analogo obbligo di intervento grava sul preposto, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 81/2008, quando rileva una condizione di pericolo.

IL RECENTE MESSAGGIO INPS

A proposito di sospensione dell’attività, con il recentissimo messaggio 20 luglio 2026 n. 2418, L’INPS ha precisato che,  per i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026 determinati dall’eccessiva temperatura rientrano negli eventi oggettivamente non evitabili (EONE) e possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall’art. 12 del D.Lgs. n. 148/2015.

LA CHECKLIST PER LE AZIENDE

Prima delle giornate più critiche è opportuno verificare:

  • l’aggiornamento e la specificità del DVR;
  • il monitoraggio delle previsioni e degli strumenti istituzionali di allerta, tra cui Worklimate;
  • le procedure per modificare orari, pause, rotazioni e lavorazioni gravose;
  • la disponibilità di acqua e di aree idonee al recupero;
  • l’informazione di lavoratori e preposti;
  • il coinvolgimento di medico competente, RSPP e RLS o RLST;
  • la tracciabilità delle misure decise e della loro concreta applicazione.

Per i cantieri, la gestione del rischio deve inoltre essere coordinata con il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), quando previsto, e con i Piani operativi di sicurezza (POS).

La nota INL sposta quindi l’attenzione dalla sola correttezza dei documenti alla realtà dell’organizzazione aziendale. Turni, pause, acqua, istruzioni e responsabilità devono essere adeguati alle condizioni effettive. È su questa coerenza tra valutazione e comportamento concreto che si concentreranno i controlli.

Orlando Dainelli
Consulente del Lavoro

 

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