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60 GIORNI PER DIRE A CHI DESTINARE IL TFR

Dal 1° luglio 2026, le aziende dovranno gestire un nuovo meccanismo di destinazione del TFR e di adesione automatica alla previdenza complementare (cd Fondi Pensione)  da parte dei lavoratori nuovi assunti.

CHI E’ COINVOLTO

Le nuove regole riguardano tutti i lavoratori dipendenti del settore privato assunti  dal 1° luglio 2026.

Sono esclusi solo i lavoratori domestici.

NB: Salvo diverse future indicazioni, per i dipendenti già in forza al 30 giugno 2026,  si ritiene che il lavoratore abbia tempo sei mesi dall’assunzione per effettuare la scelta della destinazione del proprio tfr.

IL DATORE DI LAVORO DEVE INFORMARE

Al momento dell’assunzione il datore di lavoro dovrà per prima cosa consegnare al nuovo dipendente una informativa completa che illustri:

  • I tempi per comunicare la propria scelta (60 giorni) della destinazione del suo tfr;
  • Gli accordi collettivi applicabili;
  • Cosa succede se non effettua la scelta; 
  • Il meccanismo della adesione automatica;
  • Quale sarà il fondo di destinazione  in caso di mancata scelta.

LE SCELTE POSSIBILI DEL LAVORATORE 

Il meccanismo della scelta della destinazione del tfr  subisce nella  pratica una  inversione rispetto a quanto attualmente in vigore ed il dipendente  avrà 60 giorni di tempo per decidere liberamente se:

  • Rifiutare l’adesione automatica e mantenere il TFR in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS, se l’azienda è in obbligo);
  • Scegliere un fondo pensione diverso da quello del ccnl;
  • Non fare nulla e lasciare che scatti l’adesione automatica.

Importante:  chi sceglie di mantenere il TFR in azienda può cambiare idea in qualsiasi momento ed aderire successivamente alla previdenza complementare.

COME FUNZIONA L’ADESIONE AUTOMATICA

Se il nuovo assunto non comunica per iscritto  e con l’apposita modulistica (mod TFR2 la propria scelta entro 60 giorni dall’assunzione, il suo TFR viene automaticamente destinato a un fondo pensione secondo questo ordine di priorità:

  1. Fondo previsto dal contratto collettivo applicato in azienda (nazionale, aziendale o territoriale);
  2. Fondo con più iscritti nell’azienda, se ne esistono diversi;
  3. Fondo indicato dai regolamenti ministeriali (come il Fondo Cometa), se non previsto dagli accordi collettivi.

Il Datore di Lavoro da parte sua dovrà:

  • Inviare comunicazione di adesione al fondo pensione
  • Avviare i versamenti dal mese successivo
  • Versare anche il TFR maturato  dalla data di assunzione

⚠️ In caso di adesione automatica, in aggiunta al TFR, il datore di lavoro ed il lavoratore dovranno versare anche la contribuzione prevista dal ccnl. Il lavoratore è esentato dal versamento dei contributi -non del tfr- nel caso la sua RAL sia inferiore all’assegno sociale.

 I LAVORATORI ‘NON DI PRIMA ASSUNZIONE’

Cosa accade ai lavoratori ‘non di prima assunzione’  e cioè che abbiano già effettuato la scelta di destinazione del proprio tfr  presso un precedente altro datore di lavoro?

Come detto prima ed al pari di tutti gli altri lavoratori,  all’assunzione il datore di lavoro dovrà:

  • consegnare una  informativa completa al lavoratore con tutti gli elementi sopra indicati; 
  •  verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare.

Lo avvertirà anche che:

  •  in mancanza di  comunicazioni scritte (mod TFR2) entro 60 giorni dall’assunzione da parte del lavoratore,  si applicherà il meccanismo di adesione automatica.

⚠️ Come anche oggi accade, se il lavoratore ha già scelto nel/nei precedenti rapporti di lavoro di aderire ad un Fondo Pensione, e salvo che il lavoratore abbia riscattato ed estinto  la posizione del precedente Fondo a cui aveva aderito, è negata al lavoratore la possibilità di lasciare il tfr in azienda.

DA QUANDO 

Come già detto, le nuove regole si applicano dal 1° luglio 2026 e riguardano solo le assunzioni effettuate da quella data in poi.

Poiché  entro tale data la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) dovrà fornire istruzioni, occorrerà fare attenzione ad eventuali ‘chiarimenti’ ed ‘integrazioni’.

Orlando Dainelli
Consulente del Lavoro