SOSTITUZIONE PER MATERNITA': LA NOVITA' 2026
Con la Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), la disciplina del contratto a tempo determinato per sostituzione maternità è stata rafforzata con una novità importante: la possibilità di prolungare il contratto fino al primo anno di età del bambino.
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Sommario
ToggleLA CAUSALE PER SOSTITUZIONE IN GENERALE
La causale per sostituzione di lavoratori assenti consente di stipulare contratti a termine anche oltre i 12 mesi, nel limite massimo dei 24 mesi complessivi.
Attenzione!
Affinché il contratto sia legittimo, è fondamentale che il datore di lavoro:
- indichi una motivazione concreta e verificabile;
- colleghi chiaramente l’assunzione all’assenza per maternità.
Anche se non è sempre indispensabile, è comunque vivamente consigliato indicare il nominativo della lavoratore sostituito/a.
Deve essere sempre dimostrabile che l’assunzione è effettivamente collegata a una scopertura temporanea.
COME FARE
Nel caso di assenza per maternità, il datore di lavoro può attivare la sostituzione con modalità flessibili ma ben precise.
In concreto:
- il lavoratore sostituto può essere assunto con contratto a tempo determinato oppure tramite agenzia di somministrazione;
- l’assunzione può iniziare prima dell’assenza, fino a un mese in anticipo (o anche di più se previsto dal contratto collettivo), per consentire un passaggio di consegne;
- durante questo periodo è possibile un vero e proprio affiancamento tra lavoratrice uscente e sostituto.
Dal punto di vista organizzativo, la sostituzione non deve essere necessariamente “diretta”.
È infatti ammessa la cosiddetta sostituzione a cascata: ad esempio, un lavoratore interno può coprire il ruolo della lavoratrice assente, mentre una nuova assunzione va a coprire la posizione lasciata scoperta. In ogni caso, deve essere sempre chiaro il collegamento con l’assenza per maternità.
La sostituzione può inoltre proseguire anche dopo il rientro formale della lavoratrice, quando questa non riprende immediatamente l’attività in modo continuativo. Ciò avviene, ad esempio, nei casi di:
- ferie maturate e non godute;
- permessi per allattamento;
- congedo parentale (anche frazionato);
- assenze per malattia del figlio.
LA NOVITA’ 2026
La principale innovazione riguarda la possibilità di prolungare il contratto per affiancamento alla madre rientrata al lavoro.
La norma consente infatti di:
- estendere il rapporto oltre il periodo di assenza;
- fino al compimento del primo anno di età del bambino.
L’obiettivo è duplice:
- garantire alle aziende una maggiore stabilità organizzativa;
- favorire un rientro graduale della lavoratrice, riducendo il rischio di uscita dal mercato del lavoro.
La proroga deve comunque rispettare i limiti generali:
- massimo 24 mesi complessivi;
- massimo 4 proroghe.
GLI SGRAVI CONTRIBUTIVI
Per le aziende con meno di 20 dipendenti è previsto un incentivo significativo:
- riduzione del 50% dei contributi a carico del datore;
- per una durata massima di 12 mesi.
In caso di somministrazione, il beneficio è riconosciuto all’utilizzatore.
IL DUBBIO
Con il prolungamento del contratto per affiancamento emerge un aspetto ancora non chiarito.
In particolare:
- il contratto prorogato deve continuare ad avere come causale la sostituzione per maternità;
- non è ancora certo se lo sgravio contributivo si applichi anche al periodo di proroga.
Su questo punto si attende un chiarimento ufficiale da parte del Ministero del Lavoro o dell’INPS.
Francesca Paolini
Consulente del Lavoro

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