DL AGOSTO: COSA CAMBIA PER I CONTRATTI A TERMINE

 

Il comma 1, lett. a), dell’articolo 8 del DL n. 104/2020 modifica la disciplina transitoria sulle proroghe e sui rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato.

La novella, nel dettaglio,consente che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, mediante un atto intervenuto entro il 31 dicembre 2020, anche in assenza delle condizioni previste dall’art. 19, co. 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni.

Come si ricorderà, secondo l’articolo 19, co. 1, D. Lgs. n. 81/2015, al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi.

Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle condizioni previste:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

L’articolo 21, comma 01, dello stesso decreto legislativo, richiede la sussistenza- eccezione fatta per le proroghe e i rinnovi dei rapporti di lavoro concernenti le attività stagionali – di una di tali esigenze per i rinnovi dei contratti a termine e le proroghe dei contratti a termine che determinino una durata complessiva del rapporto superiore ai dodici mesi.

La modifica intervenuta opera dunque una riformulazione dell’articolo 93, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. Il testo finora vigente consentiva “per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, i rinnovi e le proroghe, in base alla deroga suddetta, con durata non eccedente il termine del 30 agosto 2020, e limitava tale possibilità ai contratti di lavoro dipendente a termine in essere alla data del 23 febbraio 2020 (condizione che non figura più nel testo riformulato dalla novella legislativa).

La precedente formulazione non chiariva, inoltre, se la data del 30 agosto 2020 rappresentasse il termine entro cui potesse essere stipulato un rinnovo o una proroga oppure il limite di durata del rapporto come rinnovato o prorogato in base alla stessa deroga. Successivamente, con faq pubblicata sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stato precisato che il termine del 30 agosto si riferiva alla durata dei rapporti di lavoro a termine, prorogati o rinnovati in base alla deroga in esame.

Considerando che l’ultimo intervento normativo limita l’ambito della deroga ad un solo rinnovo o proroga, si pone il problema dell’applicabilità della deroga in questione nei confronti dei contratti che siano stati già oggetto – in base alla versione previgente della norma – di rinnovo o proroga in deroga; si auspica pertanto una definizione più chiara di tale profilo.

La lettera b) dell’articolo 8 abroga infine una norma transitoria, il comma 1-bis del citato articolo 93 del D.L. n. 34, la quale disponeva, per i contratti di apprendistato diverso da quello professionalizzante e i contratti di lavoro a termine (anche in regime di somministrazione), la proroga nella misura equivalente al periodo per il quale i medesimi lavoratori fossero stati sospesi dall’attività in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da COVID-19.

TELECONSUL EDITORE – TCNEWS

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