LICENZIAMENTO IN PERIODO COVID E NASPI

Il lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo nel periodo 17/03/2020-17/08/2020, durante il divieto posto dai decreti ‘Covid’ 18/2020 e 34/2020,  ha diritto alla Naspi?

E’ uno dei mille dubbi che questa decretazione d’urgenza ha fatto sorgere.

L’Inps oggi, con il messaggio 2261/2020, chiarisce che il trattamento è dovuto.

Il Ministero del Lavoro, interpellato, si è  infatti espresso favorevolmente ricalcando in parte la motivazione  adottata nel caso di licenziamento per giusta causa: “non rileva, a tal fine, il carattere nullo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo – intimato da datore di lavoro nel periodo soggetto a divieto – atteso che l’accertamento sulla legittimità o meno del licenziamento spetta al giudice di merito, così come l’individuazione della corretta tutela dovuta al prestatore”.

In presenza di tutti i requisiti previsti, saranno pertanto accolte le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate dai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di licenziamento intimato anche in data successiva al 17 marzo 2020.

L’erogazione avverrà  però  con riserva di ripetizione di quanto erogato nella ipotesi in cui il lavoratore, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro.

In tale ipotesi, infatti, il lavoratore sarà tenuto a darne comunicazione all’INPS, attraverso il modello NASpI-Com.

Orlando DAINELLI

 

 

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