ALLUVIONE E CASSA INTEGRAZIONE UNIFICATA DL 61/2023

Il Decreto Legge 61/2023, in vigore dal 02/06/2023,  ha previsto due diversi tipi  di cassa integrazione di emergenza conseguenti all’alluvione che ha colpito principalmente l’Emilia-Romagna, ma anche la Toscana e le Marche.

Il primo tipo di integrazione riguarda il caso di sospensione dell’attività del datore di lavoro, mentre il  secondo tutela il  lavoratore impossibilitato a recarsi al lavoro.

La peculiarità di questo intervento risiede principalmente nella previsione di un intervento unificato per tutte le categorie di aziende e lavoratori.

 

CASI E CONDIZIONI DI INTERVENTO

L’INPS riconosce una  integrazione  al  reddito ai lavoratori subordinati del settore privato:

  • a seguito degli eventi   straordinari emergenziali (delibere CdM 04/05/2023-23/05/2023-25/05/2023);
  • che alla data del 1° maggio 2023:
    • risiedono o sono domiciliati in  uno  dei   territori indicati nell’allegato  1 al DL 61/2023;
    • ovvero lavorano  presso un’impresa che ha sede legale  od  operativa  in  uno  dei  territori dell’allegato 1 al DL 61/2023;
  • che, nel limite temporale del 31 agosto  2023:
    • siano  impossibilitati  a  prestare attività lavorativa;
    • oppure siano  impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al  lavoro (anche lavoratori agricoli).

 

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’

Per   le   giornate   di   sospensione:

  • è erogato un  importo mensile massimo  pari  a  quello previsto per le integrazioni salariali  (art.3 Dlgs 148/215);
  • è prevista la  relativa contribuzione figurativa;
  • è riconosciuta l’integrazione  per un periodo massimo di 90 giorni.

 

IMPOSSIBILITA’ DI RECARSI AL LAVORO

L’impossibilità di recarsi al lavoro deve essere  collegata:

  • ad  un  provvedimento  normativo  o  amministrativo direttamente connesso  all’evento  straordinario  emergenziale;
  • alla interruzione o impraticabilità delle  vie  di  comunicazione;
  • alla  inutilizzabilità  dei  mezzi   di   trasporto;
  • alla inagibilità della  abitazione  di  residenza  o   domicilio;
  • alle condizioni di salute di familiari  conviventi;
  • ad  ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso  da  quello  di  lavoro,   tutti   ricollegabili   all’evento straordinario  ed  emergenziale.

Tutte le condizioni   devono   essere adeguatamente documentate.

Ai lavoratori impossibilitati  a  recarsi  al  lavoro,  l’integrazione  al  reddito   è riconosciuta:

  • per le giornate di  mancata  prestazione  dell’attività lavorativa;
  • fino ad un massimo di 15 giornate.

 

LAVORATORI AGRICOLI

Ai lavoratori agricoli, che alla data dell’evento straordinario emergenziale  hanno  un  rapporto  di  lavoro  attivo,  è concessa l’integrazione entro il  limite  massimo di  90   giornate.

Per   i   restanti   lavoratori   agricoli, l’integrazione è  concessa  per  un periodo pari al numero di  giornate  lavorate  nell’anno  precedente, detratte le giornate lavorate nell’anno in  corso,  entro  il  limite massimo di 90.

Entrambe le integrazioni   sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

 

DOMANDE

Per le domande relative a queste integrazioni, i datori di lavoro  non sono tenuti ad osservare:

  • gli  obblighi  di  consultazione  sindacale;
  • i limiti temporali previsti dal Dlgs 148/2015.

L’Inps è chiamata a dettare le modalità di richiesta ed ha allo studio una procedura semplificata.

 

INCOMPATIBILITA’

Le integrazioni del decreto  sono incompatibili:

  • con tutti i trattamenti di  integrazione  salariale  del Dlgs 148/2015 (Cigo, Cigs, Fondi di Solidarietà, ecc.);
  • con  quello dell’art. 8 della legge 457/1972 (integrazioni salariali lavoratori agricoli);
  • con i trattamenti di cui  all’articolo  21,  comma  4,  della legge 23 luglio 1991, n. 223 (interventi in agricoltura per calamità).

 

NON CUMULABILITA’

I periodi  di  concessione  dell’integrazione  al  reddito,  in conseguenza degli eventi alluvionali del DL 61/2023:

  • non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive del Dlgs 148/2015 ;
  • per tali periodi non  è  dovuto  il  contributo addizionale.

 

LIMITI

Le integrazioni  al reddito  sono  erogate dall’Inps e concesse entro un limite di spesa che è tenuta a monitorare.

Nel caso di superamento del limite l’Inps non accoglierà le domande.

 

Orlando Dainelli

 

Leggi anche: ‘I DIPENDENTI VOLONTARI NEI SOCCORSI PER LE ALLUVIONI DI MAGGIO 2023‘ 

Tag: