COVID: SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE FINO AL 31/12/2021

Per i datori di lavoro che non sono tenuti (art. 18, co. 1 lett. a), d.lgs. 81/2008) alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro. Tel previsione è prorogata fino al 31 dicembre 2021.

I datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore (art. 83 DL. n. 34/2020).

L’introduzione della previsione della sorveglianza sanitaria eccezionale ha quindi configurato una rilevante innovazione per la tutela della salute dei lavoratori, ampliando – seppur limitatamente al periodo emergenziale e ai fini della valutazione delle situazioni di particolare fragilità – le previsioni in materia di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008.

L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

Con specifico riferimento all’età, tale parametro, da solo non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative. Non è, infatti, rilevabile alcun automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità; pertanto, la “maggiore fragilità” nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro. Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, disponibile a decorrere dal 1° luglio 2020 e accessibile dagli utenti muniti di credenziali dispositive.

Gli utenti non registrati possono acquisire le credenziali tramite Spid, Inps, Carta nazionale dei servizi (Cns) oppure utilizzando l’apposito modulo che può essere inoltrato attraverso i servizi online o consegnato presso le sedi territoriali dell’Istituto.

Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore. All’esito della visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale, è espresso un parere conclusivo riferito esclusivamente alla possibilità per il lavoratore di riprendere l’attività lavorativa in presenza nonché alle eventuali misure preventive aggiuntive o alle modalità organizzative atte a garantire il contenimento del contagio.

TELECONSUL EDITORE – TCNEWS

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