DECRETO AGOSTO (D.L. 104/2020) Art 1: CASSA INTEGRAZIONE

Per i  datori di lavoro che nell’anno 2020  devono sospendere o ridurre ancora l’attività lavorativa a causa del Covid,  sono previsti:

  • due periodi di 9 settimane ciascuno, per un massimo complessivo di 18 settimane, da fruire tra il 13 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020

 

Dalle prime 9 settimane occorre dedurre i periodi di cassa integrazione già richiesti dal 13/07/2020 in poi.

NB: in attesa di opportuni chiarimenti, si ritiene che la nuova formulazione del DL 104/2020 preveda che le settimane richieste si intendano comunque fruite (richiesto per fruito).

 

Le prime 9 settimane sono gratuite per tutti i datori di lavoro.

Per le seconde 9 settimane è previsto un apposito contributo aggiuntivo da versare all’Inps, pari al:

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro  non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto, nel primo semestre 2020 (rispetto al primo semestre 2019), una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

 

Il contributo non è dovuto:

  • dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;
  • da coloro che hanno avviato l’attività di impresa dopo il 1° gennaio 2019

 

ORLANDO DAINELLI

Tag: