DECRETO AGOSTO (D.L. 104/2020) Art 112: LIMITE DEI FRINGE BENEFITS 2020

Cosa cambia per le Aziende ed i Lavoratori relativamente ai fringe benefits?

Limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda (c.d. fringe benefits) ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, Tuir, è elevato a 516,46 euro.

Attenzione perché nel caso che  il valore complessivo dei fringe benefits  superi nell’anno fiscale (1/1-31/12)  il limite di esenzione, gli stessi diventeranno imponibili  per intero  e dovranno perciò essere tassati ordinariamente fin dal primo euro.

A titolo esemplificativo, tra i fringe benefits soggetti al suddetto limite di esenzione rientrano:

  • Beni e servizi forniti da terzi (es.: i buoni acquisto e i buoni carburante)
  • i beni/servizi prodotti dall’azienda e concessi ai propri dipendenti
  • l’auto concessa ad uso promiscuo
  • l’alloggio concesso in uso o in comodato
  • gli interessi agevolati sui prestiti aziendali
  • l’uso gratuito di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, ecc.

 

ORLANDO DAINELLI

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