DENUNCIA DI LAVORO NOTTURNO

Scade il 31 marzo 2022 il termine entro cui effettuare la comunicazione obbligatoria delle attività usuranti svolte nel 2021.

Sono interessate tutte le aziende che occupano dipendenti in attività che la legge riconosce come “usuranti” e per le quali è riconosciuto al lavoratore il diritto a chiedere un trattamento pensionistico anticipato.

Gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, infatti, hanno diritto di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento e, con riguardo a questi lavori, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all’ITL e agli Istituti previdenziali competenti.

Si tratta di:

  • LAVORI PARTICOLARMENTE USURANTI (articolo 2, D.M. lavoro 19 maggio 1999), come:

–      lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;

–      lavori in cassoni ad aria compressa;

–      lavori svolti dai palombari;

–      lavori ad alte temperature;

–      lavorazione del vetro cavo;

–      lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

–      lavori di asportazione dell’amianto;

  • LAVORI NOTTURNI (articolo 1, D.Lgs. 66/2003):

–  In merito alla definizione di lavoratore notturno è intervenuta di recente la INL con la Nota n.1050 del 26/11/2020.

  • LAVORAZIONI SVOLTE DA ADDETTI ALLA C.D. ‘LINEA CATENA’:

–      prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;

–      lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.;

–      macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;

–      costruzione di autoveicoli e di rimorchi;

–      apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;

–      elettrodomestici;

–      altri strumenti e apparecchi;

–      confezione con tessuti di articoli per abbigliamento e accessori, etc.;

–      confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;

  • CONDUCENTI DI VEICOLI, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Per adempiere occorre accreditarsi al sistema e compilare online il modello LAV_US reperibile su Cliclavoro, che il sistema metterà poi a disposizione degli enti interessati.

Il modello, nella sezione “Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività”, chiede di inserire il numero indicativo di lavoratori impegnati nelle attività, tra i quali bisogna includere anche eventuali lavoratori in somministrazione.

In caso di processi produttivi in serie o in “linea catena” (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione etc.) è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall’inizio delle attività. La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione va da 500 euro a 1.500 euro.

Nel caso di lavori notturni (svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici), la mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro. Per adempiere agli obblighi previsti è necessario indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti.

Sul sito Cliclavoro è disponibile una guida sintetica alla compilazione.

Orlando DAINELLI

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