ESONERO CONTRIBUTIVO PER RIENTRO DOPO LA MATERNITA’

La legge di Bilancio 2022 ha introdotto, in via sperimentale per l’anno 2022, un esonero contributivo a favore delle lavoratrici madri che rientrano al lavoro dopo la maternità (art. 1, c. 137, L. 234/2021).

Durata dell’esonero

L’esonero ha una durata complessiva pari a 12 mesi a decorre dal mese di rientro della lavoratrice nel posto di lavoro.

 

 Condizioni di accesso al beneficio

L’esonero spetta al rientro al lavoro della lavoratrice:

  • al termine del periodo di congedo obbligatorio
  • a seguito dell’astensione facoltativa (congedo parentale), laddove ne fruisca al termine del congedo obbligatorio
  • al termine del periodo di interdizione post partum di cui all’art. 17 del d.lgs 151/2001

 Il rientro dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2022

 

Decorrenza del beneficio

L’importante chiarimento fornito dall’INPS, con il Messaggio n. 4042/2022, riguarda le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (ferie, malattia, permessi retribuiti).

Le predette assenze, indicate dall’Istituto in via esemplificativa, se collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti della decorrenza del beneficio, sempre che il rientro della lavoratrice avvenga entro il 31 dicembre 2022.

Di seguito si riportano una serie di esempi forniti dall’INPS:

1° esempio

Termine del congedo obbligatorio: 18 luglio 2022

Fruizione del congedo parentale (con integrazione del datore di lavoro): dal 19 luglio 2022 al 7 settembre 2022.

Fruizione ferie: dall’8 al 14 settembre 2022.

Rientro effettivo nel posto di lavoro: 15 settembre 2022
Imponibile complessivo nel mese 2.200 euro (di cui 200 euro di integrazione datoriale).

Il diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto decorre dal rientro effettivo nel posto di lavoro, ossia dal 15 settembre 2022, per un anno, e quindi fino al 14 settembre 2023.

2° esempio

Termine del congedo obbligatorio: 18 luglio 2022

Rientro effettivo nel posto di lavoro: 19 luglio 2022

Fruizione del congedo parentale: dall’8 agosto 2022 al 7 settembre 2022

Fruizione ferie: dall’8 al 14 settembre 2022

Il diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto decorre dal rientro effettivo nel posto di lavoro, ossia dal 19 luglio 2022, per un anno, e quindi fino al 18 luglio 2023.

3° esempio

Termine del congedo obbligatorio: 18 luglio 2022

Fruizione del congedo parentale (con integrazione da parte del datore di lavoro): dal 19 luglio 2022 al 14 settembre 2022

Rientro effettivo nel posto di lavoro: 15 settembre 2022

Fruizione ferie: dall’19 al 23 settembre 2022

Malattia: dal 26 al 30 settembre 2022

Imponibile complessivo nel mese 1.350 euro (di cui 200 euro di integrazione datoriale).

Il diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto decorre dal rientro effettivo nel posto di lavoro, ossia dal 15 settembre 2022, per un anno, e quindi fino al 14 settembre 2023.

4° esempio

Termine del congedo obbligatorio: 18 luglio 2022

Fruizione del congedo parentale (con integrazione da parte del datore di lavoro): dal 19 luglio 2022 al 7 settembre 2022

Fruizione ferie: dall’8 al 14 settembre 2022
Rientro effettivo nel posto di lavoro: 15 settembre 2022 Malattia: dal 21 al 30 settembre 2022

Imponibile complessivo nel mese 1.700 euro (di cui 200 euro di integrazione datoriale). Il diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto decorre dal rientro effettivo nel posto di lavoro, ossia dal 15 settembre 2022, per un anno, e quindi fino al 14 settembre 2023.

 

Misura dell’esonero

L’esonero è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, al netto dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

A chi spetta

L’esonero spetta a tutte le lavoratrici del settore privato (indeterminato/determinato, full-time/part-time).

Sono incluse le lavoratrici:

  • del settore privato in apprendistato
  • intermittenti
  • domestiche
  • del settore agricolo

 

 Adempimenti del datore di lavoro

Per richiedere l’applicazione dell’esonero contributivo, i datori di lavoro dovranno inoltrare apposita istanza all’INPS tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale”, selezionando la voce “Assunzioni agevolate e sgravi” e il campo “Esonero art.1,c.137,L. 234/2021”.

L’INPS provvederà ad attribuire il codice di autorizzazione “0U” che permette il conguaglio nel flusso Uniemens.

Gli arretrati relativi ai mesi da gennaio 2022 a settembre 2022 potranno essere recuperati esclusivamente nei flussi Uniemens di ottobre, novembre e dicembre 2022.

 

Cumulabilità

L’INPS ha confermato che l’esonero è cumulabile con lo sgravio contributivo dello 0,80% (periodo gennaio 2022 – giugno 2022) e del 2% (periodo luglio 2022 – dicembre 2022).

 

Portabilità dell’esonero

Si distinguono tre ipotesi:

  • Nel caso in cui ci sia soluzione di continuità tra il precedente rapporto incentivato e il nuovo (ad esempio, dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non può essere riconosciuto.
  • Qualora vi sia soluzione di continuità, (ad esempio, trasferimento di azienda; cessione di contratto) l’esonero continua a trovare applicazione, trattandosi della prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro.

Nel caso di assunzione di una lavoratrice mai rientrata al lavoro, l’esonero può essere riconosciuto presso il datore di lavoro che successivamente assume.

 

Francesca Paolini

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