PATERNITA’ OBBLIGATORIA – PRECISAZIONI DELL’INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota 2414 del 6 dicembre 2022, fa il punto sul congedo di paternità obbligatorio post 13/08/2022 e fornisce importanti precisazioni.

Il Dlgs 105/2022 ha modificato la disciplina il “congedo di paternità obbligatorio” e lo ha  riconosciuto al padre lavoratore dipendente per un periodo di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo).

Il datore di lavoro è obbligato al riconoscimento del congedo richiesto dal lavoratore.

La sanzione per il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio del diritto al congedo di paternità obbligatorio sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.

Comportano inoltre l’impossibilità del datore di lavoro di ottenere il rilascio della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis  Dlgs 198/2006  o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome.

Non può ritenersi di ostacolo la richiesta datoriale di fruire del congedo in tempi compatibili con il preavviso di cinque giorni stabilito dal legislatore, a meno che un eventuale parto anticipato rispetto alla data presunta non consenta al lavoratore di rispettare il preavviso e ferme restando le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.

La violazione  è diffidabile, laddove il congedo sia evidentemente ancora fruibile.

Divieto di licenziamento

A seguito dell’introduzione delle modifiche al congedo di paternità, il divieto di licenziamento fino all’anno di età del bambino trova applicazione anche nei confronti del padre lavoratore nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo.

Indennità di mancato preavviso

L’INL ritiene infine che spetti anche al padre l’indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni fino all’anno di età del bambino se il padre ha fruito (dopo il 13/08/2022) anche solo parzialmente del congedo di paternità obbligatorio o del congedo di paternità alternativo.

Si rammenta che, nel caso sopra indicato,  le dimissioni del padre devono essere confermate all’Ispettorato del Lavoro.

Per il riepilogo della normativa nel  dettaglio, si rimanda al nostro articolo  ‘Congedo di Paternità Obbligatorio’. 

Orlando DAINELLI

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