LEGGE 68/1999: SOSPENSIONE OBBLIGHI DI ASSUNZIONE PERSONE CON DISABILITA’

La sospensione degli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità è prevista dall’art. 3, comma 5, della legge 68/1999 e 4 del D.P.R. n. 333/2000 ed è  riconosciuta in favore delle imprese che:

  • versino in situazione di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, procedure concorsuali tali da determinare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria;
  • abbiano stipulato contratti di solidarietà difensiva (ex art. 1 DL 726/1984 e successiva L.863/1984);
  • abbiano attivato procedure di mobilità (ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 223/1991).

La sospensione è applicabile anche nei casi di:

  • ricorso al fondo di solidarietà del settore del credito e del credito cooperativo di cui all’art. 2, c.28, della legge n. 662/1996;
  • imprese che assumono soggetti percettori di sostegno al reddito;
  • ricorso al trattamento di integrazione salariale in deroga (interpello n. 10/2012);
  • ricorso al contratto di solidarietà ex art. 5 della legge n. 236/1993;
  • nelle ipotesi in cui il datore di lavoro sottoscriva accordi e attivi le procedure di incentivo all’esodo previste dall’art. 4, commi da 1 a 7 ter, della legge n. 92/2012.

Già la circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2010 consentiva di valutare la sospensione, in un momento di crisi economica, per le aziende  che facessero ricorso alla Cassa Integrazione Ordinaria (Cigo) e non fossero nelle condizioni di adempiere all’obbligo, nonostante la norma non lo prevedesse specificatamente.

Con la circolare n.19 del 21/12/2020, il Ministero del Lavoro ha pertanto ritenuto rispondente alla ratio della norma, estendere la sospensione anche alle aziende che fruiscono degli ammortizzatori sociali Covid-19 (CIGO-CIGD-FIS-Fondi di Solidarietà).

E’opportuno che il datore di lavoro invii ai servizi competenti una  comunicazione e, si ritiene, una copia del provvedimento amministrativo che ammette l’impresa a uno dei trattamenti previsti come causa di sospensione.

L’obbligo è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza Covid-19, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa o ridotta e per il singolo ambito provinciale nel quale è l’unità produttiva.

Orlando DAINELLI

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