LE INDICAZIONI PER LA FRUIZIONE DELL’ESONERO PER LE AZIENDE CHE NON RICHIEDONO CASSA INTEGRAZIONE

L’Inps, con messaggio 13 novembre 2020, n. 4254, fornisce le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione nel flusso Uniemens dei dati relativi all’esonero contributivo in favore delle aziende che non richedono trattamenti di integrazione salariale.

I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero contributivo per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, devono inoltrare all’Inps, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, recante il significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020”, nella quale autocertificano:
– le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
– la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
– la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione persa;
– l’importo dell’esonero.

Ai fini del calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, lo stesso è determinato in misura pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, per la retribuzione persa nei predetti mesi, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive. A tale risultato, occorre poi applicare l’aliquota contributiva astrattamente dovuta, al lordo di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità, con esclusione di:
– premi e contributi dovuti all’Inail;
– contributo, ove dovuto, al Fondo di tesoreria (art. 1, co. 755, L. n. 296/2006);
– contributo, ove dovuto, ai Fondi bilaterali di solidarietà (artt. 26, 27, 28, 29 e 40, D.Lgs. n. 148/2015);
– contributo addizionale NASpI (art. 25, co. 4, L. n. 845/1978), pari allo 0,30%;
– contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

In ogni caso, l’effettivo ammontare dell’esonero fruibile non può superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, per un periodo massimo di quattro mesi, fermo restando che l’esonero può essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza.

Qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero in trattazione, per la durata del periodo agevolato, non può avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19, salvo nel caso in cui gli ulteriori trattamenti di integrazione salariale riguardino una diversa unità produttiva (Inps, circolare n. 105/2020).

La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione, deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo. L’operatore della Struttura territorialmente competente, una volta ricevuta la richiesta e dopo aver verificato i dati esposti dal datore di lavoro, attribuisce il predetto codice alla posizione contributiva, con validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo Cassetto previdenziale.

Le aziende interessate, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti, valorizzano all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> il codice causale “L903”, avente il significato di “Conguagli Sgravio Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”; e nell’elemento <ImportoACredito>, indicano il relativo importo.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). I datori di lavoro, nelle ipotesi in cui intendano recuperare l’esonero spettante nei mesi di agosto e settembre 2020 o nel mese di ottobre 2020, limitatamente ai casi in cui non fosse possibile con la denuncia corrente, devono avvalersi di analoga procedura.

TELECONSUL EDITORE – TCNEWS

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