LE FERIE HANNO UNA SCADENZA ?
Le ferie hanno una scadenza? Se non vengono fatte si perdono?
Queste sono due domande ricorrenti.
Facciamo un po’ di chiarezza.
Sommario
ToggleLA SCADENZA
Le ferie non scadono, ma i loro contributi sì.
Il 30 giugno 2026 scade il termine entro il quale ciascun datore di lavoro è tenuto alla verifica del monte ferie maturato nel corso del 2024 dai propri dipendenti.
Se non interamente fruite, il datore di lavoro è chiamato comunque a versare anticipatamente i contributi previdenziali entro la successiva data del 20 agosto 2026.
LE FERIE NON GODUTE NON SI PERDONO, MA….
Le ferie rappresentano un diritto costituzionale (art 36) stabilito per il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore.
Le ferie quindi non si ‘perdono’.
Le ferie devono anche essere godute.
Il diritto alle ferie infatti non è disponibile e quindi il lavoratore non vi può rinunciare.
Per contro il datore di lavoro ha l’obbligo di far fruire le ferie annuali al lavoratore.
Il momento di fruizione dovrebbe essere definito di comune accordo tra lavoratore e azienda, ma nel caso il lavoratore si rifiuti di fruire ricorrentemente delle ferie pregresse, è possibile la collocazione in ferie forzate.
⚠️ Attenzione: il rifiuto del lavoratore alla fruizione delle ferie pregresse potrebbe ad alcune condizioni determinare la loro perdita.
LA DURATA DELLE FERIE ED IL LORO PAGAMENTO
Il Dlgs n. 66/2003 ha stabilito che la durata minima delle ferie annuali è fissata in quattro settimane:
- almeno due settimane (consecutive se richiesto dal lavoratore) devono obbligatoriamente essere fruite nel corso dell’anno di maturazione;
- le ulteriori due settimane possono essere fruite, anche in modo frazionato, ma entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione, salve diverse previsioni stabilite dalla contrattazione collettiva;
- le eventuali ferie che il lavoratore matura in un anno, solo se eccedenti le quattro settimane (alcuni contratti prevedono una maturazione annuale superiore), possono essere monetizzate in busta paga.
Sono comunque liquidabili in busta paga tutte le ferie ed i permessi maturati e non goduti al momento della cessazione del rapporto
LE FERIE NON GODUTE DEI 18 MESI PRIMA
Anche se non consigliabile, in corso di rapporto può capitare che una parte delle ferie non vengano godute nell’anno di maturazione.
Se il ccnl non dispone diversamente e partendo da questa premessa, in accordo alla convenzione OIL n.132/1970, l’Inps ha stabilito in questo caso l’obbligo anticipato di contribuzione per le ferie maturate e non godute, decorsi 18 mesi dal termine stabilito per la loro fruizione (salvo altro termine più favorevole al lavoratore stabilito dal ccnl).
Il pagamento anticipato dei contributi non intacca il diritto del lavoratore a fruire delle ferie non godute.
Al momento della loro effettiva fruizione da parte del lavoratore, i contributi anticipati potranno essere dedotti dal datore di lavoro da quanto dovuto all’Inps nel mese.
I PERMESSI RETRIBUITI
In aggiunta alle ferie, quasi tutti i contratti collettivi prevedono un monte ore di permessi retribuiti (rol, par, ex festività, ecc.) annuali che il lavoratore può utilizzare per assenze brevi.
A differenza delle ferie, i permessi costituiscono un diritto disponibile del lavoratore e sono quindi monetizzabili se non goduti.
I ccnl stabiliscono normalmente un termine più ampio, rispetto a quello dell’anno di maturazione, entro il quale i permessi devono essere fruiti o monetizzati.
Anche per i permessi non goduti l’Inps prescrive il pagamento dei relativi contributi alla scadenza del termine fissato dai ccnl per la loro fruizione/monetizzazione.
UNA POSSIBILITA’
Per i soli permessi (non per le ferie) l’Inps, con messaggio n. 14605/2011 ed il Ministero del Lavoro con nota 9044/2011, hanno confermato che il termine di fruizione/monetizzazione, anche se già fissato dal ccnl, può essere liberamente variato dalla contrattazione aziendale, da accordo individuale plurimo o da pattuizione individuale.
Si può quindi realizzare un accordo tra datore di lavoro e lavoratori che preveda il differimento del termine per la fruizione/monetizzazione dei permessi non goduti alla data di risoluzione del rapporto.
In tal modo l’azienda potrà pagare i relativi contributi entro il 16 del mese successivo alla data di cessazione del dipendente.
⚠️ Monitorare il monte ore residuo al fine di evitare accumuli eccessivi che dovranno comunque essere pagati.
LE SANZIONI ED I RISCHI DELL’INADEMPIENZA
Il mancato godimento delle ferie entro i termini previsti, o la loro illecita monetizzazione, può comportare l’irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa nei confronti del datore di lavoro.
La sanzione può arrivare fino a 5.400 euro.
⚠️ Un rischio ulteriore: il lavoratore potrebbe agire in giudizio per chiedere il risarcimento del danno biologico ed esistenziale ( in questo caso il lavoratore dovrà dimostrare il nesso causale tra il danno e il mancato godimento delle ferie).
Orlando Dainelli
Consulente del Lavoro


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