SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA, PER LE ZONE ROSSE NECESSARIO IL CODICE DI AUTORIZZAZIONE INPS

La sospensione dei termini di versamento riguarda i contributi previdenziali per il periodo di paga ottobre 2020, in scadenza a novembre, comprese le quote a carico dei lavoratori, anche se trattenute.

Essa si applica anche ai datori di lavoro con sedi operative nelle c.d. zone rosse, in relazione ai dipendenti che vi operano, e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO individuati. A tali aziende è attribuito d’ufficio il codice 4X; in mancanza, il singolo datore di lavoro è comunque tenuto a richiederlo tramite Cassetto bidirezionale (Inps, circolare 13 novembre 2020, n. 129)

Come chiarito dall’art. 11 del D.L. n. 149/2020, la sospensione dei versamenti contributivi ex art. 13 del D.L. n. 137/2020, è riferita a quelli in scadenza nel mese di novembre 2020 e quindi per il periodo di paga di competenza ottobre 2020, compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, anche se trattenuta.

Essa opera in favore di:

– datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al D.L. n. 149/2020;
– datori di lavoro privati la cui unità produttiva od operativa è ubicata nelle c.d. zone rosse, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al predetto Decreto Legge, in relazione ai dipendenti che ivi occupati. Al riguardo, agli effetti della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, gli ambiti territoriali sono individuati dall’Ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre e del 10 novembre 2020, come segue: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano. L’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancione e rosse, non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva in oggetto.

La sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.

Alle posizioni contributive relative alle aziende la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al D.L. n. 149/2020, e alle aziende la cui unità produttiva od operativa è ubicata nella c.d. zona rossa, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2, è attribuito il codice di autorizzazione “4X”, recante il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149”.

Il suddetto codice è attribuito, in automatico, a cura della Direzione generale e può essere visualizzato sul Cassetto previdenziale aziende. Nel caso in cui all’azienda, pur rientrando nell’ambito di applicazione della sospensione, non risulti assegnato il codice di autorizzazione “4X”, la stessa può inoltrare richiesta di attribuzione  tramite i canali in uso. L’Inps procederà alla verifica della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti necessari per l’accesso alla sospensione (sulla base del codice ATECO) e, nelle more, l’azienda procederà ad esporre il nuovo codice causale come di seguito illustrato.

I contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione (art. 13, co. 1, D.L. n. 137/2020; art. 11, D.L. n. 149/2020) sono quelli dovuti per la competenza del mese di ottobre 2020. Per il predetto periodo di paga, dunque, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende interessate devono inserire nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, il codice “N974”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.”; e le relative <SommeACredito>, che rappresentano l’importo dei contributi sospesi.

L’importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N974”, non può eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative. Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito>, può dare luogo ad un credito in favore dell’Inps da versare con modello F24 ovvero ad un credito azienda o un saldo a zero.

TELECONSUL EDITORE – TCNEWS

Tag: