NO IRAP PER IL PROFESSIONISTA CON UNA SEGRETARIA

Non è tenuto al pagamento dell’Irap il professionista che si avvale di un dipendente con mansioni esecutive (Corte di Cassazione  n. 17698/2019).

Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate.

Tale principio ha trovato applicazione in molteplici circostanze proprio con riferimento all’attività svolta in convenzione da medico del servizio di medicina generale in convenzione con il SSN che impieghi beni strumentali che rispondano ai requisiti previsti per l’espletamento del servizio dal relativo ACN e che non superino l’unità di personale di lavoro dipendente con mansioni esecutive.

Nella fattispecie in esame l’entità dei compensi quale corrisposta dal medico appare in astratto in linea con la retribuzione di una sola unità lavoratrice dipendente con mansioni esecutive.

 

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