NULLO IL CONTRATTO A TERMINE SE IL DATORE NON HA PROVVEDUTO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

È nullo il contratto a termine laddove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione ritenendo, nell’ipotesi suddetta, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time per 25 ore settimanali tra le parti e del diritto della lavoratrice all’inquadramento come redattrice, per omessa valutazione datoriale dei rischi da parte della società datrice.

In materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, è disposto il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tale previsione costituisce norma imperativa, la cui ratio è quella di proteggere ii lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d’impiego riduce la familiarità con l’ambiente e gli strumenti di lavoro.

Ne consegue che, nell’ipotesi in cui lo stesso datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato. Pertanto, incombe sul datore, che intenda sottrarsi alle conseguenze della violazione della indicata disposizione, l’onere di provare di aver assolto specificamente all’adempimento richiesto dalla normativa.

 

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