PIANO DI SICUREZZA NON RISPETTATO: CHI PAGA?

Ancora una sentenza che ribadisce l’importanza del DVR, del DUVRI, del Piano di Sicurezza e del rispetto di quanto in essi previsto.

La sentenza 34398/19 della Corte di Cassazione ha assolto il Coordinatore della Sicurezza e condannato il Datore di Lavoro per un grave infortunio occorso ad un lavoratore.

All’interno di un’azienda, la prima figura incaricata di garantire la sicurezza sul lavoro è il datore di lavoro.

Il  Dlgs 81/2008 in materia della sicurezza sul lavoro pone in capo al Datore di Lavoro  diversi obblighi tra cui provvedere all’informazione e alla formazione dei lavoratori, elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi, il Piano Operativo di Sicurezza-P.O.S. (nei casi previsti) e vigilare sul rispetto delle norme antinfortunistiche.

Il coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è invece la figura incaricata,  dal committente o dal responsabile dei lavori,  di garantire il coordinamento delle varie imprese impegnate nei lavori, al fini di ridurre i rischi sul lavoro.

Deve inoltre  ispezionare e organizzare lo svolgimento dei lavori affinchè tutti gli operatori lavorino seguendo ed applicando le regole necessarie a garantire la sicurezza.

Nel caso in esame , il Datore di Lavoro aveva predisposto un P.O.S. col quale dichiarava di essere l’unica azienda ad occuparsi del trasporto di una gru e si era altresì obbligato ad informare il Coordinatore  dell’eventuale inserimento di altre aziende in cantiere.

Il titolare dell’impresa però, pur avendo conferito ad una ditta subappaltatrice l’incarico di smontare la gru e di procedere al suo trasporto in un altro cantiere, non aveva comunicato nulla al Coordinatore.  Egli pertanto non era stato posto nelle condizioni di poter disporre le opportune modifiche per garantire la sicurezza del lavoro.

La Cassazione, come già detto, ha assolto il Coordinatore ed  ha invece condannato  il Datore di Lavoro  per aver conferito un incarico al dipendente senza spiegargli i rischi ad esso connessi.

Anche il titolare dell’impresa subappaltatrice, incaricata di spostare la gru, è stata ritenuta responsabile per non aver verificato le condizioni di sicurezza.

 

Mara MAZZONI

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