PREMIO DI RISULTATO CONVERTITO IN WELFARE AZIENDALE

Il Fisco chiarisce che nell’ipotesi di conversione del premio di risultato, il valore del benefit rileverà nel periodo d’imposta in cui il dipendente ha optato per la conversione del premio di risultato. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 giugno 2019, n. 212).

La legge di Stabilità 2016, così come modificata nel corso del tempo, prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale nella misura del 10 per cento, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di importo di 3.000 euro lordi.

Al dipendente viene attribuita un’ulteriore facoltà di scelta in relazione ai premi di risultato, in quanto accanto alla possibilità di avvalersi della tassazione sostitutiva, in luogo di quella ordinaria, gli riconosce anche la possibilità di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura, prevedendo che, in ogni caso, i benefit non scontino alcuna tassazione, nei limiti e condizioni ivi previsti.

In relazione a tale ultimo aspetto, nelle ipotesi in cui il premio di risultato sia erogato, su scelta del dipendente, sotto forma di contribuzione alla previdenza complementare o a casse aventi esclusivamente fini assistenziali o sotto forma di assegnazione di azioni, tali erogazioni in natura non concorrano alla determinazione del reddito di lavoro dipendente anche se effettuate in misura superiore ai limiti previsti dalle disposizioni e, in caso di assegnazione di azioni, senza rispettare le condizioni ivi stabilite.

Nell’ipotesi di conversione del premio di risultato, il valore del benefit rileverà nel periodo d’imposta in cui il dipendente ha optato per la conversione del premio di risultato.

Il rispetto del limite annuo di euro 3.000 dovrà essere considerato nel momento in cui il dipendente esercita l’opzione per sostituire il premio di risultato agevolabile con il paniere dei Servizi Welfare che dovrà avvenire, per il Premio di Risultato 2018, entro il 31 maggio 2019 mentre, per il premio di risultato 2019, entro il 31 maggio 2020.

Per quanto concerne, invece, il momento di percezione dei benefit sostitutivi del premio di risultato, ovvero del rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni ai fini della loro non concorrenza al reddito, l’Amministrazione Finanziaria ha più volte precisato che in base al principio di cassa, che presiede la determinazione del reddito di lavoro dipendente, la retribuzione deve essere imputata nelle buste paga in base al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore.

Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro sia con riferimento alle erogazioni in natura mediante l’assegnazione di beni o servizi, ovvero il momento di percezione coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente.

Con particolare riferimento ai servizi welfare concernenti:
– la contribuzione alla previdenza complementare e/o alla cassa sanitaria;
– i rimborsi spese previste dall’art. 51, comma 2, lett. f-bis) ed f-ter), del TUIR;
– le opere e servizi di cui all’articolo 51, comma 2, lett. f) del TUIR;
– i buoni spesa o i buoni carburanti entro il limite di euro 258,23;
– il rilascio dell’abbonamento per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
gli stessi si considerano percepiti dal dipendente, e conseguentemente esclusi dal reddito nei limiti stabiliti, nel momento in cui quest’ultimo effettua la scelta del servizio welfare tramite la piattaforma, indipendentemente quindi dal successivo momento in cui il servizio venga utilizzato o il rimborso erogato, ovvero il datore di lavoro provveda al versamento dei contributi al fondo di previdenza o alla cassa sanitaria.

Per completezza, si osserva che nell’ipotesi in cui le spese sostenute dal lavoratore costituiscano per quest’ultimo un onere detraibile o deducibile, il momento in cui il datore di lavoro le rimborserà rileverà ai fini della compilazione, da parte di quest’ultimo quale sostituto d’imposta, dell’apposita sezione della Certificazione Unica riservata ai “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione”.

Tra le informazioni che il sostituto d’imposta/datore di lavoro deve fornire, infatti, il “punto 701” individua l’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata dallo stesso sostituto, informazione necessaria al fine di evitare che il lavoratore possa fruire di un doppio beneficio – non concorrenza al reddito di lavoro dipendente e detrazione/deduzione dell’onere rimborsato-.

Analoghe considerazioni, relativamente a tale ultimo aspetto, valgono anche in relazione al credito welfare per figli a carico.

Nell’ambito della disciplina del reddito di lavoro dipendente il “convivente di fatto”, non rientrando nella nozione di familiare, non può fruire del regime di favore previsto dal citato articolo 51 del TUIR.

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