QUANDO L’INPS PAGA IL CONGEDO MATRIMONIALE

In occasione del matrimonio o dell’unione civile, il dipendente ha diritto   fino a quindici giorni di calendario di congedo matrimoniale da fruirsi secondo le previsioni dei vari contratti collettivi.

Solo in alcuni casi, parte del congedo è a carico dell’Inps: vediamo a quali condizioni.

 

PER QUALE EVENTO

La prestazione viene concessa dall’Istituto in occasione del matrimonio:

–  civile;

– concordatario;

– o dell’unione civile (L.76/2016).

 

PER QUALI DIPENDENTI

Per poter beneficiare del pagamento anticipato dell’assegno da parte dell’Azienda è necessario che il dipendente soddisfi le seguenti condizioni:

  • sia in forza da almeno una settimana;
  • rivesta la qualifica operaio;
  • il proprio datore di lavoro appartenga e sia inquadrato nei settori dell’industria, dell’artigianato o cooperative.

Il diritto all’assegno spetta ad entrambi i genitori, a condizione che entrambi siano lavoratori dipendenti.

Spetta anche alle coppie dello stesso sesso che possono richiedere la prestazione dopo aver contratto l’unione civile.

 

QUANTI GIORNI COPRE L’INPS

Il congedo matrimoniale ha la durata di otto giorni consecutivi e di calendario, con assegno a carico dell’Inps pari a sette giorni di retribuzione.

Non potrà essere computato sul periodo delle ferie annuali nè potrà essere considerato in tutto od in parte quale periododi preavviso di licenziamento.

 

QUANDO DEVE ESSERE GODUTO

Il Contratto Interconfederale 15/5/1941 stabilisce che il congedo deve  essere concesso e completato entro i 30 giorni successivi il matrimonio.

La Cassazione con sentenza n.9150/2012 stabilisce però che, purché richiesto con adeguato anticipo dal lavoratore ed  in difetto di specifica disciplina contrattuale collettiva, è sufficiente che la fruizione non avvenga a distanza eccessiva, mantenga il necessario rapporto causale con il matrimonio ed il periodo richiesto ne sia ragionevolmente connesso.

 

A CHI NON SPETTA

L’Assegno non spetta ai dipendenti:

  • di aziende industriali, artigiane, cooperative con qualifica di impiegati, apprendisti impiegati e dirigenti;
  • di aziende agricole;
  • del commercio, credito e assicurazioni;
  • degli enti locali e statali;
  • di aziende che non versano il relativo contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari;
  • che contraggono il solo matrimonio religioso;
  • che non abbiano la residenza in Italia.

 

IL LAVORATORE STRANIERO

Il lavoratore straniero ha diritto alla prestazione solo se risulta acquisita in Italia:

  • sia la residenza;
  • e sia lo stato di coniugato,

prima della data del matrimonio/unione civile.

 

IN CASO DI NUOVO MATRIMONIO

Si può avere diritto a successivi assegni solo se vedovi, divorziati o sciolti da unioni civili.

Nel caso di cittadini di un paese dove è ammessa la poligamia, l’assegno per congedo matrimoniale dell’Inps spetta per un solo matrimonio, salvo i casi di divorzio o decesso del coniuge.

 

CUMULABILITA’

Non è possibile cumulare l’assegno per congedo matrimoniale con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo.

L’assegno è cumulabile invece con l’indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro dell’INAIL nella misura pari alla differenza tra gli importi spettanti per le due prestazioni.

 

LA RICHIESTA ED IL PAGAMENTO

La richiesta deve essere presentata dal lavoratore con un preavviso di almeno sei giorni, salvo casi eccezionali.

Per il lavoratore dipendente, la somma dell’Assegno per Congedo Matrimoniale viene:

  • anticipata dal datore di lavoro in busta paga;
  • conguagliata dal datore di lavoro con i contributi da lui dovuti per il periodo di paga considerato;
  • riportata nella denuncia UniEmens da presentare all’Istituto.

Apposita certificazione deve essere fornita al datore di lavoro sia delle avvenute pubblicazioni e sia dell’avvenuto matrimonio.

 

PAGAMENTO DIRETTO

Hanno diritto al pagamento diretto da parte dell’Inps dell’assegno per congedo matrimoniale i lavoratori disoccupati che, nei novanta giorni precedenti il matrimonio o unione civile, abbiano prestato attività lavorativa per almeno 15 giorni con la qualifica di operaio alle dipendenze dei datori di lavoro dei settori sopra indicati.

Il pagamento diretto può essere richiesto anche dai lavoratori che, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non siano comunque in servizio (ad esempio, richiamo alle armi).

La domanda per il pagamento diretto deve essere:

  • presentata direttamente all’INPS;
  • entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile
  • attraverso l’apposita procedura on line (vedi messaggio Inps n. 2147/2022).

 

LICENZIAMENTO E DIMISSIONI ENTRO UN ANNO DAL MATRIMONIO

Salvo il caso della giusta causa riconducibile a fatti di mera natura disciplinare, cessazione dell’attività dell’azienda cui la lavoratrice è addetta, risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine, è ritenuto nullo e quindi privo di ogni efficacia, il licenziamento comminato alla lavoratrice nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle “pubblicazioni” ad un anno dopo l’avvenuta contrazione dello stesso matrimonio.

Le dimissioni presentate dalla lavoratrice nello stesso periodo devono essere confermate entro 30 giorni presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro a pena di nullità.

 

Orlando Dainelli

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