RIDUZIONE CONTRIBUTIVA EDILIZIA 2019: INDICAZIONI OPERATIVE

Con il decreto del 24 settembre 2019 il Ministero del Lavoro ha confermato, per il 2019, la riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del D.L. n. 244/1995, e successive modifiche e integrazioni, per gli operai a tempo pieno del settore edile. L’Inps fornisce indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato.

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 24 settembre 2019 ha confermato per l’anno 2019, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili.

Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2019, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

 

L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

– il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, che impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

– il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile;

– i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8, del decreto-legge n. 223/2006).

La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, esonero strutturale per le assunzioni a tempo indeterminato o “Incentivo Occupazione Sviluppo Sud”), e non spetta in presenza di contratti di solidarietà. In tali casi l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario.

Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione” (Circolare Inps n. 145/2019).

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