SMART WORKING 2023

Il termine del periodo di smart working  agevolato, introdotto  per l’emergenza covid-19,  è definitivamente scaduto il 31/12/2022.

Dal 1′ gennaio 2023  si ritorna pertanto alle modalità ordinarie di instaurazione e comunicazione dello smart working.

La ‘normalità’ sarà quindi il lavoro in presenza.

Molte sono però le aziende che intendono proseguire sulla strada della work life balance,  e cioè della conciliazione vita-lavoro, attivando nuovamente o continuando ad attivare  lo smart working.

Ed allora:

COSA FARE

  • Stipulare e sottoscrivere un accordo individuale con ciascun lavoratore per cui si intenda attivare la prestazione in modalità agile;
  • Effettuare la comunicazione on line sul sito del Ministero del Lavoro entro 5 giorni  (sanzione prevista per ritardo od omissione: da 100 a 500 euro);
  • Il contratto NON dovrà essere allegato alla comunicazione (è questa la novità semplificativa), ma sarà da conservare in azienda per 5 anni.

IL CONTRATTO

  •  Se non ancora siglato, il contratto individuale sarà da stipulare anche da parte delle aziende che abbiano già un accordo sindacale;
  • Per le aziende che invece abbiano già in essere un accordo individuale regolarmente sottoscritto dalle parti, occorrerà verificare se questo risponda ai requisiti minimi previsti dalla legge 81/2017 e dal Protocollo Nazionale del  07/12/2021 (es: diritto alla disconnessione) e, nel caso, sottoscriverne uno nuovo con le necessarie integrazioni/variazioni.

QUANDO

Il  Ministero ha stabilito  che  i termini entro cui inviare la comunicazione di smart working sono:

  • Entro 5 giorni dall’inizio  della prestazione in modalità agile (entro il giorno 20 del mese successivo all’inizio, se agenzia di somministrazione o datore di lavoro pubblico);
  • Entro 5 giorni dal precedente termine se si tratta di proroga (entro il giorno 20 del mese successivo all’ultimo giorno del periodo comunicato prima della proroga, se agenzia di somministrazione o datore di lavoro pubblico).

COME

La comunicazione ordinaria deve essere fatta in modalità telematica su sito del Ministero del Lavoro (servizi.lavoro.gov.it)  alla sezione  “Lavoro agile”.

Al sito del Ministero si accede, previa autenticazione, con  SPID o CIE.

E’ da poco attiva la modalità di comunicazione massiva con file excel.

ECCEZIONI

Fino al 31 marzo 2023 e per i soli lavoratori “fragili”,  è ammessa la procedura emergenziale semplificata di comunicazione telematica dello smart working (sito “servizi.lavoro.gov.it”,  sezione “Smart working semplificato”)

Si ricorda che la procedura semplificata esonera le parti dalla sottoscrizione dell’accordo individuale.

Attenzione  perchè , a decorrere dal 1° febbraio 2023,  le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori fragili riferite al periodo di lavoro agile dal 01/02/23 al 31/03/23 dovranno essere inoltrate solo mediante la procedura ordinaria (sito “servizi.lavoro.gov.it”, sezione “Lavoro agile”).

La “fragilità”, da ricondurre alle patalogie ed alle condizioni previste dalla normativa,  deve essere attestata da certificazione o autorità medica.

Tali soggetti fragili, affetti da gravi patologie croniche con scarso compenso clinico, saranno favoriti dal  datore di lavoro nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche adibendoli ad altra mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi, senza alcuna decurtazione dello stipendio.

E’ invece terminata al 31/12/2022 la possibilità di applicare la procedura semplificata per i genitori degli under 14.

PRECEDENZE

Pur non costituendo ‘obbligo’ per i datori di lavoro, ai lavoratori sotto riportati, è riconosciuto un diritto di precedenza nel caso di adozione dello smart working in azienda:

  • lavoratori con disabilità;
  • lavoratori con figli di età inferiore ai 12 anni;
  • lavoratori con figli disabili gravi;
  •  lavoratori caregivers (chi si prende cura di parenti in gravi condizione di salute)

 

Orlando DAINELLI

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