SOCI AMMINISTRATORI E ISCRIZIONE ALLA GESTIONE COMMERCIANTI: I REQUISITI

Nel caso di soci amministratori iscritti alla Gestione separata, ai fini di un ulteriore obbligo contributivo verso la Gestione commercianti, occorre una “coesistenza” di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all’amministrazione societaria e la verifica è compito del giudice di merito. In tal senso, possono assumere rilevanza elementi quali la complessità o meno dell’impresa, l’esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni.

La Corte di appello territoriale, confermando la decisione di primo grado, escludeva la ricorrenza dei requisiti previsti ai fini della iscrizione alla Gestione Commercianti nei confronti dei soci amministratori di una srl esercente attività di gestione di impianti sportivi e di esercizio di attività sportive, come tali già iscritti alla Gestione Separata. Nello specifico, si era ritenuto che gli elementi probatori raccolti nel corso dell’accertamento ispettivo ed i dati forniti dall’Inps non avevano rivelato lo svolgimento da parte degli opponenti di attività sconfinante rispetto a quella di amministratore.

Ricorre così in Cassazione l’Inps, lamentando l’erronea applicazione della legge in quanto il requisito della personale partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza, previsto ai fini dell’iscrizione alla Gestione commercianti, doveva estendersi a quelle prestazioni di lavoro relative alle attività connesse, grazie alle quali il servizio veniva reso.

Per la Suprema Corte il ricorso non è fondato. Al riguardo, l’iscrizione alla Gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente:
– la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
– la piena responsabilità ed i rischi di gestione, con l’unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.;
– la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
– il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l’esercizio dell’attività propria, di licenze e qualifiche professionali.

In particolare, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell’attività del socio di s.r.l. sono da riferire all’attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all’impresa, al netto dell’attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi.

Ai fini di tale ulteriore obbligo contributivo verso la Gestione commercianti, dunque, occorre una “coesistenza” di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all’amministrazione societaria e la verifica è compito del giudice di merito. In tal senso, possono assumere rilevanza elementi quali la complessità o meno dell’impresa, l’esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni.

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