SOPPRESSIONE DELLA POSIZIONE LAVORATIVA E ASSEGNAZIONE DI MANSIONI EQUIVALENTI

La soppressione della posizione lavorativa obbliga il datore di lavoro all’assegnazione di altre mansioni professionalmente equivalenti al lavoratore, nonché, previo consenso di quest’ultimo, altresì di mansioni di contenuto professionale inferiore.

L’eventuale impossibilità di assolvere a detto obbligo di repechage costituisce elemento integrativo della fattispecie del giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione pronunciandosi sul caso di una società condannata a risarcire un proprio dipendente per il danno, patrimoniale e non patrimoniale, derivatogli dalla privazione delle mansioni, fino al licenziamento.

Secondo la pronuncia, non era fondata la deduzione del datore secondo cui, il mantenimento del rapporto di lavoro era avvenuto esclusivamente nell’interesse del lavoratore, in quanto a seguito della soppressione della posizione lavorativa da questi rivestita nella organizzazione aziendale, il rapporto si era svolto al solo fine di cercare una soluzione concordata, che potesse preservarne l’occupazione.

Il datore poteva legittimamente porre fine al rapporto di lavoro a fronte di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento ma che, laddove non avesse esercitato tale potestà, non poteva mantenere in vita un rapporto nel quale la professionalità del lavoratore fosse pregiudicata dalla totale assenza di mansioni.

La disciplina delle mansioni all’epoca vigente avrebbe consentito l’attribuzione al lavoratore, con il suo consenso, di mansioni inferiori – quando tale scelta fosse stata l’unica in grado di preservare l’occupazione – ma non il mantenimento di un rapporto svuotato totalmente di contenuto professionale.

In Cassazione, la società ha assunto che per il periodo della relativa trattativa non è illecito il totale demansionamento.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la soppressione della posizione lavorativa occupata dal dipendente obbliga il datore alla assegnazione al lavoratore di altre mansioni professionalmente equivalenti – ove disponibili nella organizzazione aziendale – nonché – previo consenso di quest’ultimo – anche di mansioni di contenuto professionale inferiore (cd. patto di demansionamento).

L’eventuale impossibilità di assolvere al suddetto obbligo di repechage costituisce elemento integrativo della fattispecie del giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

La privazione totale delle mansioni, che costituisce violazione di diritti inerenti alla persona del lavoratore oggetto di tutela costituzionale, non può essere invece una alternativa al licenziamento.

La società ricorrente assume, da un lato, che la privazione delle mansioni era avvenuta in pendenza della trattativa per il patto di modificazione delle mansioni ed, in memoria, che sussisterebbe una ipotesi di impossibilità a ricevere la prestazione e non già una fattispecie di demansionamento.

Sotto il primo profilo – premesso che della necessità di un accordo può parlarsi soltanto in relazione ad una eventuale possibilità di assegnazione a mansioni inferiori – la parte ricorrente non indica da quali atti del giudizio di merito risulterebbe la disponibilità nell’organizzazione aziendale di mansioni inferiori, la loro proposta al dipendente ed i modi di svolgimento della successiva trattativa per la conservazione del posto di lavoro.

Sicchè la censura risulta priva di decisività.

 

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