STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO, NESSUN OBBLIGO ASSICURATIVO NEI CONFRONTI DELL’INAIL

In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, non sussiste l’obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di studi professionali associati, in quanto la tendenza ordinamentale espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell’ambito delle norme vigenti, che, come per il libero professionista, in nessun luogo ne contemplano l’assoggettamento per le associazioni professionali (Corte di Cassazione, sentenza 21 novembre 2019, n. 30428).

Una Corte d’appello territoriale aveva respinto l’appello proposto dall’INAIL avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato come non soggetto all’obbligo di cui all’assicurazione per gli infortuni e le malattie professionali gestita dall’INAIL, uno Studio associato di architetti, in relazione alla posizione dei singoli associati.

La pretesa dell’INAIL traeva origine da un accertamento ispettivo dal quale era emerso che l’atto costitutivo dello Studio appellato prevedeva che i singoli architetti erano gli unici a garantire lo svolgimento delle attività facenti capo allo studio associato, sicché, essendo la concreta situazione organizzativa assimilabile a quella dei soci lavoratori delle società semplici, risultava sussistente il requisito soggettivo di cui all’articolo 4, comma 1, n. 7, del Testo Unico del 1965.

Il Tribunale, però, aveva negato l’obbligo assicurativo ritenendo che l’operazione di assimilazione ipotizzata fosse illegittima, considerata la natura libero professionale dell’attività svolta dagli architetti associati.

Ricorre così in Cassazione l’Istituto assicuratore, lamentando falsa applicazione e violazione della legge, laddove il citato disposto normativo prevede vadano assicurati anche i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto e comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestano opera manuale oppure non manuale. In sostanza, lo Studio associato doveva ritenersi una società di fatto in quanto soggetto giuridico autonomo distinto dai singoli partecipanti.

Per la Suprema Corte il motivo è infondato. Già in precedenza (Corte di cassazione, sentenza n. 15971/2017), è stato affermato il principio secondo il quale in tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, non sussiste l’obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di studi professionali associati, in quanto la tendenza ordinamentale espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell’ambito delle norme vigenti, che, come per il libero professionista, in nessun luogo (artt. 1, 4 e 9, D.P.R. n. 1124/1965) ne contemplano l’assoggettamento per le associazioni professionali.

Altresì, sempre di recente, la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 25 del 12 gennaio 2016) ha confermato la mancanza dell’obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali in capo ai membri di studi professionali associati, ancorché legati da un vincolo di dipendenza funzionale.

La Corte Costituzionale, in particolare, ha rilevato sul punto che “a fronte della multiforme realtà degli studi professionali, contraddistinta dalla coesistenza dei disparati assetti organizzativi, che l’accordo degli associati prefigura, e dal vario atteggiarsi dei rapporti di lavoro, secondo i tratti dell’autonomia o di un coordinamento più incisivo delle prestazioni, la discrezionalità del Legislatore può modulare l’obbligazione assicurativa secondo schemi molteplici, che individuino in maniera univoca e coerente, in questa variegata gamma di fattispecie, le situazioni meritevoli di tutela; che, pertanto, la soluzione tratteggiata dal giudice rimettente, incentrata sul criterio selettivo della dipendenza funzionale, non è costituzionalmente imposta”.

Altresì, come più volte affermato anche dalla giurisprudenza costituzionale, alla pretesa fatta valere dal ricorrente osta il dato che nel sistema assicurativo gestito dall’INAIL non vige il principio assoluto della copertura universalistica delle tutele. Peraltro, tale carenza legittima l’intervento del giudice delle leggi solo laddove si realizzi una palese violazione del principio di eguaglianza costituzionalmente sancito (art. 3), che non può essere derogato. In definitiva, dunque, devono ritenersi persistenti, all’interno del sistema antinfortunistico e di assicurazione per le malattie professionali, limiti oggettivi e soggettivi sia rispetto alle “attività protette” che alle “persone assicurate”.

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