VALIDITA’ DEI PERMESSI DI SOGGIORNO: ULTERIORE PROROGA AL 30 APRILE 2021

L’Inps, con messaggio del 2 marzo 2021, n. 895, fornisce alcune precisazioni sulla proroga della validità dei permessi di soggiorno disposta dal DL 14 gennaio 2021, n. 2.

In particolare, il citato decreto legge ha disposto un’ulteriore proroga alla validità dei permessi di soggiorno che il precedente Decreto Legge n. 125/2020 aveva esteso al 31 dicembre 2020.

Per effetto della nuova misura, dunque, i permessi di soggiorno in scadenza sono automaticamente prorogati fino al prossimo 30 aprile 2021.

Nello specifico, sono prorogati per legge, fino al medesimo termine del 30 aprile 2021, anche:

– i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
– le autorizzazioni al soggiorno previste all’articolo 5, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), secondo cui, gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall’autorità di uno Stato membro dell’Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato.

Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno;
– i documenti di viaggio rilasciati ai titolari di protezione internazionale (articolo 24, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251);
– la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale (articolo 24, comma 2, D.Lgs. n. 286/1998);
– la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare (articoli 28, 29 e 29 bis, D.Lgs. n. 286/1998);
– la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro nei casi particolari (ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari) previsti dagli articoli 27 e seguenti del Testo unico sull’immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998).

Le disposizioni in argomento si applicano anche ai permessi di soggiorno rilasciati per lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22), lavoro stagionale (art. 24), ingresso e soggiorno per lavoro autonomo (art. 26), per motivi familiari (art. 30), nonché alle richieste di conversione.

Fonte: TELECONSUL EDITORE – TCNEWS

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