BUONO CARBURANTE PER IL 2023

Il DL 5/2023  ha previsto la possibilità di erogare ai dipendenti un buono carburante  di 200 euro anche per il 2023.

Occorre dapprima ricordare che, ai fini dell’esenzione prevista per i benefits erogati dal datore di lavoro ai sensi  dall’articolo 51, comma 3 del TUIR,   il limite del 2023  è tornato ad essere quello ordinario di 258,26 euro (per il 2022 era stato innalzato a 3.000 euro).

Il provvedimento del DL 5/2023  ricalca quello dello scorso anno previsto dalla  legge 51/2022 e quindi:

  • Il buono carburante ora previsto si intende aggiuntivo ed indipendente dal limite ordinario sopra indicato  (e quindi: 200 euro per i buoni benzina + 258,23 per gli altri benefits c.3, art.51);
  • al superamento di ciascuno dei due limiti il benefit sarà tassato integralmente (fin dal primo euro);
  • è possibile (non obbligatorio)  erogare il benefit ad personam,  cioè a vantaggio solo di alcuni lavoratori;
  • si applica il principio di cassa allargato e cioè  si considerano percepiti nel 2023 anche se erogati entro il 12 gennaio 2024;
  • l’esenzione è applicabile nel caso di buoni o  titoli analoghi assegnati ai dipendenti nel corso dell’anno 2023 e fino al 12/01/2024 indipendentemente dal loro utilizzo in periodi successivi;
  • il costo per l’acquisto dei buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d’impresa,  purché l’erogazione dei buoni sia riconducibile al rapporto di lavoro e quindi il costo sia ‘inerente’;
  • l’esenzione è applicabile  anche all’erogazione di  buoni per la ricarica di veicoli elettrici;
  • l’esenzione si applica alle  sole erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro;
  • i buoni devono essere nominativi e non trasferibili;
  • gli importi dei buoni devono essere indicati nel LUL (busta paga).

Il datore di lavoro potrebbe pertanto decidere di corrispondere  due diversi voucher di euro 250,00 (carburante) ed euro  258,26 (non necessariamente carburante), entrambi esenti.

Nel caso indicato sopra, ai fini della corretta imposizione ed indicazione nel LUL e   nelle Certificazioni Uniche (CU), sarà opportuno che il datore di lavoro comunichi distintamente  il titolo dei due voucher  al soggetto che elabora i prospetti di paga:

  •  “buono carburante DL 5/2023”
  •  “altro buono TUIR art. 3”

Si raccomanda di  prestare attenzione ai dipendenti  che già percepiscono altri benefits (es.: auto ad uso promiscuo) in modo da non superare la soglia di esenzione prevista.

Da ultimo di ricorda che secondo l’Agenzia delle Entrate rileva la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente e risultano pertanto esclusi dal beneficio collaboratori ed amministratori.

Orlando DAINELLI

 

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