DOMANDA ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER FIGLI A CARICO (AUU)

A decorrere dal mese di marzo 2022 il D.lgs n.230 del 2021 introduce l’Assegno Unico e Universale per figli a carico, rivolto  ai nuclei familiari sulla base della loro condizione economica individuata dall’ISEE oppure sulla base di un’autodichiarazione.

Si tratta di un beneficio economico mensile per il periodo compreso tra marzo e febbraio dell’anno successivo, che va a sostituire gli assegni familiari, il Bonus Bebè, il premio alla nascita, gli assegni per il nucleo familiare e le detrazioni per figli a carico al di sotto dei 21 anni.

L’assegno unico non assorbe nè limita gli importi del bonus asilo nido.

Questi strumenti verranno quindi sostituiti dall’Assegno Unico Universale per il quale è necessario presentare una domanda all’INPS, anche tramite Patronati.

Fino al 28 febbraio 2022 saranno prorogate le misure in essere, cioè assegno temporaneo, assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni.

L’AUU sarà erogato mensilmente dall’INPS attraverso accredito sul conto corrente dei genitori (non più in busta paga), e spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito.

Le domande, corredate o meno di ISEE, potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022 e in qualunque momento dell’anno. Se accolte, danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo.

Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo.

Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’Assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ISEE al momento della domanda.

La domanda può essere presentata:

 1. accedendo dal sito web www.inps.it al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
2. contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
3. tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

In fase di presentazione viene richiesta soltanto l’autocertificazione di alcune informazioni di base quali:
1) composizione del nucleo familiare e numero di figli;
2) luogo di residenza dei membri del nucleo familiare;
3) IBAN di uno o di entrambi i genitori

Le domande possono essere presentate da un solo genitore.

L’assegno viene erogato sul conto corrente di entrambi i genitori in pari misura o, previo accordo degli stessi, su un unico conto corrente.

In caso di affidamento esclusivo l’assegno spetta, in mancanza di diverso accordo, al genitore affidatario.

Nel caso di nuovi nati a decorrere dal 1° marzo la domanda può essere presentata entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio e l’assegno è riconosciuto dal settimo mese di gravidanza.

L’assegno familiare spetta per i figli rientranti nel nucleo familiare del richiedente, mentre per le domande non corredate da ISEE si fa riferimento all’autocertificazione.

Nel caso di presentazione della domanda con l’ISEE, la richiesta di ISEE aggiornato sarà possibile dal 1°gennaio 2022.

L’assegno spetta anche per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età:

  • se seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea,
  • se hanno un reddito da lavoro inferiore agli 8.000 euro
  • o se sono registrati come disoccupati presso i servizi pubblici per l’impiego.

Per i figli con disabilità, spetta senza limiti di età.

L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti  di cittadinanza, residenza e soggiorno e quindi:
1. sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato  non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività            lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
2. sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
3. sia residente e domiciliato in Italia;
4. sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Per i percettori di reddito di cittadinanza, l’assegno è corrisposto d’ufficio nelle seguenti misure:

  • Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro.
  • Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro.
  • A questa base si sommano varie maggiorazioni per: ogni figlio successivo al secondo, famiglie numerose,  figli con disabilità, madri di età inferiore ai 21 anni, nuclei familiari con due percettori di reddito. Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.

La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione dell’ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia.

Se non si presenta l’ISEE viene assunto il valore di reddito superiore a 40.000 e si riceverà quindi l’importo minimo previsto per ciascun figlio.

Mazzoni Mara

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