LA CASSA INTEGRAZIONE PER ALLUVIONE

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 maggio 2023 ha deliberato lo stato di emergenza per la Regione Emilia–Romagna dal 1°  maggio 2023.

Con il messaggio 1699 del 10/05/2023, l’Inps fornisce le istruzioni per le domande di accesso alle integrazioni salariali conseguenti agli eventi alluvionali stessi.

 

CAUSALE DELLE DOMANDE

I datori di lavoro interessati alle domande conseguenti all’alluvione, devono utilizzare la causale “Incendi – crolli – alluvioni”, che rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).

 

REQUISITI E CONDIZIONI

I requisiti e le condizioni  sono semplificati ed in particolare:

  • non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni dei lavoratori;
  • i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale;
  • le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
  • l’informativa sindacale non è preventiva e può essere fatta anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
  • i  datori di lavoro non devono dimostrare gli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda;
  • la relazione tecnica deve solo descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte ed attestare l’avvenuta sospensione delle attività stesse.

 

IMPRATICABILITA’ DEI LOCALI

Nelle ipotesi in cui i datori di lavoro colpiti non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa neanche al cessare dei fenomeni meteo, in ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di CIGO e/o di assegno di integrazione salariale può essere presentata con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”.

Anche detta causale rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili e quindi alla stessa si applicano i criteri di maggiore favore prima descritti.

In questo caso  i datori di lavoro possono allegare il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino detta impraticabilità.

Il possesso di tali verbali o attestazioni può anche essere autocertificato dal datore di lavoro nella relazione tecnica allegata alla domanda.

La data della ripresa dell’attività lavorativa può essere  basata su ragionevoli previsioni di ripristino.

Qualora detta data non possa essere rispettata per motivate ragioni, il datore di lavoro può chiedere una proroga del trattamento di integrazione salariale in corso senza pregiudizio della domanda già presentata.

 

SETTORE EDILE

Le  imprese del settore edile e lapideo – sia industriali che artigiane – non sono tenute a effettuare la già menzionata informativa per le richieste riferite alle prime 13 settimane di integrazione salariale.

Detta informativa, invece, deve essere resa, anche in questo caso in via non preventiva,  per le istanze di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane  consecutive.

 

SETTORE AGRICOLO (CISOA)

Le  imprese dei comuni dichiarati colpiti possono richiedere il trattamento CISOA (art.8, L.457/1972):

  • per un massimo di 90 giorni
  • a favore di impiegati ed  operai agricoli con contratto a tempo indeterminato;
  • a favore di lavoratori che  al momento della sospensione abbiano una anzianità di oltre un anno;
  • si prescinde dal possesso del requisito  occupazionale minimo di 181 giornate annue di effettivo lavoro.

I periodi di corresponsione del trattamento CISOA in questo caso:

  • non concorrono  alla totalizzazione delle 90 giornate di integrazione salariale;
  • sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito occupazionale minimo di 181 giornate di effettivo lavoro;
  • sono soggetti al limite massimo mensile di importo previsti (art. 3, c. 5-bis, Dlgs 148/2015).

 

Orlando Dainelli

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