NUOVA UNA TANTUM DI 150 EURO

Il Decreto Legge 144/2022 (c.d. Aiuti-ter) prevede una nuova una tantum di 150 euro.

La nuova misura ripropone sostanzialmente lo schema adottato per l’erogazione dei 200 euro di luglio riducendone però l’importo.

Corresponsione da parte del Datore di Lavoro in busta paga

L’erogazione avverrà con il mese di novembre 2022.

L’importo sarà inserito in busta paga e quindi:

  • sarà anticipato dal datore di lavoro;
  • con recupero nella denuncia Uniemens,  compensando perciò il credito con quanto dovuto all’Inps;
  • non è cedibile, sequestrabile o pignorabile;
  • non è riproporzionato (ad esempio per i part-time);
  • non costituisce reddito ai fini fiscali e/o previdenziali;
  • è corrisposto una sola volta anche in caso di lavoratore con più rapporti di lavoro.

I beneficiari dell’indennità saranno:

  • i lavoratori dipendenti;
  • che non l’abbiano già percepita da altri Datori di Lavoro;
  • non titolari di trattamenti pensionistici con decorrenza entro il 1′ ottobre 2022;
  • nel cui nucleo familiare non vi siano percettori di reddito di cittadinanza;
  • con un imponibile previdenziale di novembre 2022 non superiore ad euro 1.538,00.

Come già avvenuto per i 200 euro di luglio,  la corresponsione sarà condizionata al rilascio da parte del lavoratore  di una dichiarazione di responsabilità attestante l’assenza dei motivi ostativi sopra indicati (non percezione da altro Datore, Pensione e Reddito di Cittadinanza).

 

Corresponsione da parte dell’Inps, con presentazione di domanda

A determinate condizioni, l’una tantum sarà corrisposta dall’Inps, dietro presentazione di relativa domanda dell’interessato.

Ricordiamo tra questi:

  • Co.Co.Co, dottorandi ed assegnisti di ricerca (iscritti alla Gestione Separata Inps, con contratto in essere al 18/05/2022, con reddito derivante da tali rapporti nel 2021  non superiore a 20.000 euro e non titolari di pensione);
  • Lavoratori stagionali, a tempo determinato ed intermittenti ( con almeno 50 giornate di lavoro prestato nel 2021 ed un reddito 2021 derivante da tali rapporti non superiore a 20.000 euro);
  • Lavoratori dello Spettacolo  (alle stesse condizioni dei Lavoratori Stagionali sopraddetti);
  • Lavoratori Autonomi (lavoro occasionale ex art 2222 CC, senza partita Iva, iscritti alla Gestione Separata al 18/05/2022 e con almeno un contributo mensile versato);
  • Venditori a Domicilio (con reddito 2021  non superiore a 5.000 euro e derivante dalla vendita a domicilio, con partita iva attiva ed iscritti alla Gestione Separata al 18/05/2022).

Corresponsione da parte dell’Inps, senza presentazione di domanda

L’una tantum di 150 euro sarà invece corrisposta automaticamente dall’Inps nel mese di novembre  a:

  • Percettori  nel mese di novembre 2022 di Naspi e Dis-Coll
  • Lavoratori Domestici (già percettori dei 200 euro di luglio e  con rapporto/i in essere al 23/09/2022);
  • Percettori di Trattamenti Pensionistici ante 1/10/22  e con reddito 2021 non superiore a 20.000 euro (pensioni obbligatorie, pensione/assegno sociale, pensione/assegno di invalidità civile, ciechi e sordomuti, accompagnamento alla pensione);
  • Nuclei percettori di reddito di cittadinanza;
  • Percettori nel 2022 di disoccupazione agricola del 2021.

 

Orlando DAINELLI

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