L’ESONERO IN BUSTA PAGA PASSA AL 2%

In sede di conversione in legge del D.L. 115/2002 (c.d. Decreto Aiuti-bis) è stato confermato l’aumento dell’esonero contributivo dallo 0,8% al 2% per i lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile mensile non superiore a 2.692 euro.

Quando

La corresponsione degli arretrati dovrà avvenire in busta paga a decorrere dalla mensilità di ottobre 2022.

Soggetti beneficiari

  • Destinatari dell’esonero sono i lavoratori dipendenti (pubblici e privati), anche in regime di apprendistato;
  • Rimangono invece esclusi i rapporti di lavoro domestico, che già prevedono l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

 

Misura e durata

 L’esonero in esame:

  • consiste in una riduzione del 2% dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
  • spetta per i periodi di paga da luglio 2022 a dicembre 2022.

Tredicesima mensilità

La norma ha previsto che la retribuzione imponibile mensile di 2.692 euro deve essere maggiorata, per la competenza del mese di dicembre 2022, del rateo di tredicesima.

L’INPS, con il Messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022, ha confermato la riduzione, nel mese di competenza di dicembre 2022:

  • sia sulla retribuzione corrisposta nel mese se inferiore o uguale al limite di 2.692 euro;
  • sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale a 2.692 euro.

Qualora i ratei di tredicesima vengano corrisposti nei singoli mesi, l’importo non deve superare 224 euro (pari a 2.692 euro/12).

Nelle ipotesi di lavoratori cessati in corso d’anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riproporzionato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione, “moltiplicando l’importo di 224 euro (massimale del rateo di tredicesima maturato nel singolo mese) per il numero di mensilità maturate alla data della cessazione”.

Quattordicesima mensilità

La riduzione contributiva potrà essere applicata solamente nei casi in cui la somma della quattordicesima mensilità (o dei suoi ratei) e la retribuzione imponibile del mese di riferimento non ecceda complessivamente  l’importo di 2.692 euro.

Presenza di più rapporti di lavoro

 Nel caso in cui il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro, il limite mensile di 2.692 euro deve essere calcolato autonomamente per ogni singolo rapporto di lavoro.

Datori di lavoro e recupero degli importi corrisposti

I datori di lavoro dovranno esporre i lavoratori ed i relativi importi dell’esonero corrisposto a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese di ottobre 2022, valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

Gli arretrati spettanti per i mesi di  luglio, agosto e settembre 2022, potranno  essere recuperati esclusivamente nei flussi di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022.

Francesca Paolini

 

 

 

 

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