DENUNCIA DEI LAVORI USURANTI
Scade il 31 marzo 2025 il termine per la denuncia dei lavori usuranti riferita al 2024.
Sommario
ToggleI Lavoratori Interessati
Le quattro categorie di lavoratori interessate sono:
- i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti ex articolo 2, DM 19 maggio 1999;
- i lavoratori dipendenti notturni;
- i lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”;
- i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone (di capienza non inferiore a 9 posti compreso il conducente).
Attività Particolarmente Usuranti
Per attività particolarmente usuranti devono intendersi:
- i lavori in galleria, cava o miniera (mansioni svolte in sotterraneo come gli addetti al fronte di avanzamento, mansioni degli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale);
- lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti dai palombari;
- lavori ad alte temperature; lavorazione del vetro cavo ( soffiatori dell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio);
- lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti (attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, mansioni svolte all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture);
- lavori di asportazione dell’amianto.
Lavoro Notturno
Per lavoratori dipendenti notturni devono intendersi:
- lavoratori a turni e cioè quelli che:
- all’interno di un quadro di turnazione,
- prestano la loro attività per almeno 6 ore,
- comprendenti il periodo di tempo che va dalla mezzanotte alle cinque del mattino,
- per un periodo minimo di 64 giorni lavorativi all’anno.
- altri lavoratori notturni, e cioè i lavoratori che:
- prestano la loro attività ordinaria
- per almeno 3 ore
- nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino
- durante l’intero anno.
Modalità di Presentazione
La denuncia deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il sito www.cliclavoro.gov.it
Sanzioni
La mancata comunicazione o la comunicazione di dati errati o non corrispondenti al vero, è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.
La sanzione è diffidabile (art. 13, D.Lgs n. 124/2004) ed è dovuta in base al numero delle omesse comunicazioni (e non del numero dei lavoratori interessati).
Orlando Dainelli
Consulente del Lavoro

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