RIMODULAZIONE AMBIENTI DI LAVORO PER MISURE ANTI-COVID: CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE ACCESSORIE

Con la Risposta n. 362 del 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese per interventi sugli impianti e sulle superfici della struttura, resi necessari in conseguenza delle opere di redistribuzione degli spazi interni per adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure anti-covid 19, possono essere computate ai fini del credito d’imposta previsto dal Decreto Rilancio. Restano invece esclusi dal beneficio gli investimenti in attrezzature che non rientrano tra i cosiddetti “arredi di sicurezza”.

DISCIPLINA AGEVOLATIVA

Il “Decreto Rilancio” prevede un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi di adeguamento degli ambienti di lavoro necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Il beneficio, destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto per le seguenti spese suddivise in due gruppi, interventi agevolabili e investimenti agevolabili:

1) gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, tra cui rientrano espressamente:
– quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;
– gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).
2) gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti. In merito alle nozioni di “innovazione” o “sviluppo”, occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente.

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, o in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

CHIARIMENTI DEL FISCO

Per quanto concerne gli interventi agevolabili, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che deve trattarsi esclusivamente degli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2. Nel rispetto della ratio legis, inoltre, è necessario che i predetti interventi agevolabili siano stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

Nel rispetto dei predetti elementi, devono ritenersi inclusi tra le spese agevolabili anche tutti i costi relativi ad interventi accessori per i quali risulti dimostrabile (in termini di relazione causa-effetto) che la relativa realizzazione si è resa necessaria a seguito della messa in atto di quelli principali (agevolabili). In particolare, possono essere considerate ai fini della fruizione del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro:

– le spese edilizie sostenute per il ripristino della pavimentazione degli ambienti nei quali risulta danneggiata la pavimentazione a seguito della rimodulazione degli stessi;
– le spese di rifacimento dell’impianto elettrico, compromesso dallo spostamento delle pareti interne a causa della rimodulazione degli ambienti.
Diversamente, devono ritenersi non agevolabili interventi accessori che si riferiscano a zone diverse da quelle oggetto di rimodulazione, anche se realizzati per ragioni di carattere economico ed estetico.

Per quanto concerne gli investimenti in attrezzature, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che non rientrano tra le spese agevolabili, in quanto non riconducibili agli arredi di sicurezza, né prescritti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali, quelle sostenute per:

– l’acquisto di un compattatore, volto ad una gestione più razionale e salubre dei rifiuti organici;
– l’installazione di un adeguato impianto di condizionamento/areazione utile ad una migliore circolazione/sanificazione dell’aria;
– l’installazione di un montacarichi, per la circolazione degli ordini della cucina, al fine ridurre i contatti ravvicinati e ripetuti tra il personale addetto al servizio ai tavoli.

TELECONSUL EDITORE – TCNEWS

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