
UNDER 35 ED ASSUNZIONE AGEVOLATA
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Il Decreto Coesione (D.L. 60/2024, convertito con Legge n. 95/2024) ha introdotto un nuovo incentivo all’occupazione stabile giovanile, volto a favorire l’assunzione di lavoratori under 35 che non abbiano mai avuto in precedenza un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
L’Inps ha finalmente emesso l’attesa circolare n.90/2025 che rende ora applicabile tale incentivo.
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Sommario
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L’agevolazione, prevista all’art. 22 del provvedimento, consiste in un esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro specifici limiti mensili, per una durata massima di 24 mesi ed opera su due livelli:
- assunzioni sul territorio nazionale (comma 1)
- assunzioni -ed effettiva prestazione lavorativa- in area ZES Zona Economica Speciale Unica per il Mezzogiorno (comma 3)
La sola agevolazione per la ZES (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) si qualifica come aiuto di stato ed è pertanto soggetta all’autorizzazione della Commissione Europea, già rilasciata il 31 gennaio 2025.
NB: anche se l’assunzione avviene in area ZES, il datore di lavoro può liberamente decidere di richiedere ed applicare l’agevolazione del comma 1).
Soggetti destinatari
Il beneficio è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non, compresi i datori di lavoro agricolo.
Sono agevolabili anche:
- i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato di soci di cooperative di lavoro (L.142/2001);
- tutti i rapporti di lavoro part-time del lavoratore con più datori purché i rapporti siano instaurati nella stessa data (contemporaneamente).
Restano esclusi:
- il settore domestico;
- le assunzioni di dirigenti;
- i contratti di apprendistato;
- il lavoro intermittente o a chiamata;
- la Pubblica Amministrazione.
Il lavoratore, al momento dell’assunzione o trasformazione, deve:
- non aver compiuto 35 anni (34 anni e 364 giorni)
- non essere mai stato assunto a tempo indeterminato, da nessun datore di lavoro (fatti salvi i casi di seguito indicati).
Sono ammessi all’agevolazione:
- il lavoratore con precedente rapporto di apprendistato non confermato durante o al termine del periodo formativo;
- il lavoratore che abbia avuto rapporti di lavoro subordinato intermittente o a chiamata a tempo indeterminato;
- l lavoratore che abbia avuto rapporti di lavoro subordinato domestico a tempo indeterminato.
- il lavoratore che abbia avuto in precedenza rapporti di lavoro a tempo determinato, che abbia svolto attività professionale in forma autonoma, co.co.co., ecc.
NB: Lo sgravio non utilizzato interamente dal datore di lavoro per risoluzione (dimissioni o licenziamento) del rapporto agevolato, può essere fruito per la parte residua da altro datore di lavoro. La verifica della spettanza in questo caso non è agevole ed espone il nuovo datore a rilevante rischio di recupero.
- Misura e durata dell’esonero
Come già detto, l’incentivo consiste in un esonero del 100% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro, entro i seguenti limiti mensili:
- 500 euro per le assunzioni sul territorio nazionale (comma 1);
- 650 euro per le assunzioni con prestazione effettiva di lavoro in luoghi ubicati in ZES (comma 3).
- all’eventuale lavoro part time;
- al minor periodo dovuto alla instaurazione o risoluzione del rapporto di lavoro (500/31*gg oppure 650/31*gg).
- i contributi Inail;
- il contributo per il finanziamento del Fondo di garanzia del TFR;
- i contributi di finanziamento ai Fondi Interprofessionali;
- i contributi ai fondi di solidarietà bilaterali e al Fondo di Integrazione Salariale.
La durata massima dell’incentivo è pari a 24 mesi a decorrere dalla data di inizio dell’evento incentivato.
NB: l’assenza per maternità obbligatoria consente il differimento del termine dei 24 mesi.
Decorrenza dell’incentivo e domanda telematica
L’incentivo si applica ai rapporti a tempo indeterminato (nuove assunzioni o trasformazioni) effettuati tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.
Con l’attivazione del Portale delle Agevolazioni INPS (dal 16 maggio 2025), la gestione dell’incentivo varia in base alla data di instaurazione del rapporto:
- Per assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 15 maggio 2025:
è possibile presentare istanza retroattiva a partire dal 16 maggio 2025.
In questo caso, il datore può beneficiare esclusivamente dell’esonero da 500 euro mensili, anche in presenza di assunzioni in area ZES.
- Per assunzioni/trasformazioni effettuate dal 16 maggio 2025 in poi:
è richiesta l’istanza (domanda telematica on-line) tramite il portale INPS.
Per l’agevolazione relativa al territorio nazionale (art. 22 comma 1-euro 500,00 mensili) la domanda telematica può avvenire anche dopo l’assunzione del lavoratore incentivato.
La domanda telematica deve invece essere obbligatoriamente preventiva per assunzioni/trasformazioni ZES.
A seguito della domanda, l’INPS:
- effettua la prenotazione delle risorse;
- comunica al datore l’importo massimo fruibile;
- il datore di lavoro deve effettuare l’assunzione entro 10 giorni dalla comunicazione.
Condizioni
Oltre all’età del lavoratore ed assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato, la concessione dell’agevolazione soggiace ad una serie considerevole di condizioni.
Il riconoscimento dei benefici spetta ai datori di lavoro che:
- non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva;
- e non procedano, nei 6 mesi successivi alla stessa, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore o di un lavoratore con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
I datori di lavoro che intendano fruire delle agevolazioni contributive sono inoltre tenuti ad osservare i principi generali di fruizione degli incentivi definiti dall’art. 31 del Dlgs. n. 150/2015 e dall’art. 1, c.1175, Legge 296/2006:
Ciò significa che l’assunzione deve avvenire:
- nel rispetto dell’eventuale diritto di precedenza alla riassunzione;
- senza avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;
- essendo in possesso di DURC regolare;
- avendo rispettato la normativa sul lavoro, gli accordi e contratti collettivi nazionali regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti;
- ed avendo rispettato le disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- a parziale deroga, può avvenire anche se costituisce attuazione di un obbligo stabilito da leggi e/o contratto.
Infine, in aggiunta a quanto sopra e solo per le assunzioni in ZES:
A) deve essere contenuta nei limiti previsti per gli Aiuti di Stato (a tal fine l’Inps provvederà a registrare l’agevolazione ottenuta nel Registro Nazionale degli aiuti di stato);
B) l’ammontare dell’agevolazione non può superare il 50% dei costi salariali;
C) l’azienda non deve essere ‘impresa in difficoltà’ di cui al punto 18, art.2 del Regolamento UE 651/2014;
D) l’azienda deve aver rimborsato eventuali aiuti di cui sia stato disposto il recupero (c.d. clausola Deggendorf);
E) la prestazione effettiva deve avvenire nella ZES;
F) l’assunzione deve determinare incremento occupazionale netto in termini di U.L.A. da misurarsi rispetto alla occupazione media dei 12 mesi successivi all’assunzione stessa.
NB: l’incremento è da misurarsi in relazione all’intera organizzazione e non alla singola unità produttiva interessata.
Cumulabilità
L’incentivo è cumulabile:
- con la super deduzione del 120%-130% prevista dall’art.4 del Dlgs n. 216/2023;
- con l’esonero della ‘Certificazione della parità di Genere’ art.46-bis del Dlgs n.198/2006 (1% dei contributi previdenziali nel limite massimo di 50.000 euro annui);
- con gli esoneri consistenti in una riduzione della contribuzione a carico dei lavoratori come:
- esonero lavoratrici madri L.213/2023;
- esonero per le madri con 2 o più figli.
Non è cumulabile con:
- Decontribuzione Sud;
- Incentivo GECO under 30;
- Incentivo NASPI (20% della Naspi residua);
- altri esoneri contributivi riferiti allo stesso lavoratore e periodo.
In caso di cumulo non ammesso, l’incentivo deve essere interamente restituito.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere trasmessa tramite il Portale delle Agevolazioni INPS (ex DiResCo), accessibile dal sito www.inps.it, con SPID, CIE o CNS.
Il modulo prevede l’inserimento dei seguenti dati:
- dati identificativi del datore di lavoro e del lavoratore;
- tipologia contrattuale (tempo pieno o parziale);
- retribuzione media mensile (inclusi i ratei di 13ª e 14ª);
- aliquota contributiva applicata;
- sede operativa presso cui si svolge l’attività.
Adempimenti contributivi
A partire dal mese di competenza giugno 2025, il datore di lavoro deve indicare nel flusso UniEmens:
- EG35 per il bonus nazionale (500 euro);
- ES35 per il bonus ZES (650 euro, solo per rapporti successivi al 16 maggio 2025);
- il protocollo della domanda telematica fatta all’INPS.
È ammesso il recupero degli arretrati (da settembre 2024 a maggio 2025) nei flussi di giugno, luglio o agosto 2025.
Nel caso di ‘conversione’ dell’agevolazione GECO (under 30) nella nuova agevolazione under 35, occorre contestualmente restituire con il codice causale M472 l’agevolazione GECO fruita.
Documentazione consigliata
Per una corretta gestione dell’istanza, si consiglia di predisporre:
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del lavoratore, attestante l’assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato;
- Modello C2 storico (percorso lavoratore) del Centro per l’Impiego;
- Copia del documento d’identità del lavoratore;
- DURC regolare;
- Verifica preventiva di eventuali esoneri già attivi.
Orlando Dainelli
Consulente del Lavoro
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