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La Legge di Bilancio 2024, art. 1, comma 16, della legge n. 213/2023, è intervenuta nuovamente sulla disciplina fiscale dei fringe benefits, modificando la soglia di esenzione fiscale.
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Con riferimento alla verifica del massimale contributivo di ciascun dipendente, a decorrere dal 10 aprile 2024, sarà disponibile sul portale dell’INPS la nuova funzione “PRISMA“.
PRISMA avrà il compito di semplificare l’adempimento contributivo da parte dei datori di lavoro e fornirà un prospetto sintetico dalle informazioni in possesso dell’Istituto sulla vita assicurativa del lavoratore ed in particolare:
La legge n. 335/1995 fissa un tetto massimo imponibile ai fini contributivi per i lavoratori:
Sono forme pensionistiche obbligatorie:
Il massimale, che viene aggiornato ogni anno, si applica esclusivamente alla contribuzione pensionistica (IVS), mentre sono comunque da versare, senza limite di massimale, le cosiddette contribuzioni minori (malattia, maternità, cig, disoccupazione).
Per ottemperare in modo corretto alla applicazione del massimale, i datori di lavoro hanno l’obbligo di acquisire dai lavoratori una dichiarazione sull’anzianità contributiva anteriore al 1996, inclusi i periodi lavorativi svolti nell’Unione Europea o in Paesi per cui viga una Convenzione con l’Italia (vedi l’elenco dei paesi convenzionati).
Nel caso di più rapporti di lavoro nel corso dell’anno, o in caso di rapporti di lavoro contemporanei, il lavoratore è tenuto a presentare ai nuovi datori di lavoro:
Attenzione perché, in linea generale, il lavoratore che presenta domanda di riscatto o accredito figurativo (es. riscatto del periodo di laurea o del periodo del servizio di leva) per un periodo antecedente al 1996:
Sebbene l’onere di informazione ricada sul lavoratore, di questa evenienza il datore di lavoro non viene spesso adeguatamente/tempestivamente informato e può comportare notevoli differenze contributive con conseguente recupero e sanzioni da parte dell’Istituto.
Come già accennato, nel rispetto delle norme sulla privacy, la piattaforma “PRISMA” fornirà le informazioni ‘minime’ e cioè un riepilogo sintetico della vita assicurativa del lavoratore, includendo i periodi lavorati all’estero anteriori al 1996.
Poiché però alcuni dati potrebbero non essere presenti negli archivi INPS:
Orlando Dainelli
Consulente del Lavoro
Scarica il modello di dichiarazione del lavoratore:
fac-simile_dichiarazione_anzianità
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In data 22 marzo 2024 la Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl Commercio.
L’accordo ha validità quadriennale fino al 31/03/2027.
La parte economica decorre 1° aprile 2023.
Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, le modifiche normative decorreranno dal 1° aprile 2024.
Di seguito gli aumenti previsti alle varie scadenze:
A copertura del periodo di carenza contrattuale (01/01/2022-31/03/2023) sarà erogato, al personale in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, un importo a titolo di “Una Tantum” suddiviso in due tranche a luglio 2024 e luglio 2025.
Gli importi saranno da riproporzionare in base alla durata del rapporto, ad assenze non retribuite e part-time.
Per gli apprendisti, il riproporzionamento avverrà sulla base del trattamento economico previsto dal ccnl 30/07/2019.
Dagli importi di cui sopra saranno dedotte (fino a concorrenza) le somme eventualmente già corrisposte a titolo di futuri aumenti e/o miglioramenti contrattuali.
L’Accordo integrativo 28 marzo 2024 è intervenuto però a limitare fortemente la possibilità di assorbimento/deduzione di cui sopra.
Non sono pertanto riassorbibili:
Fatto salvo quanto sopra ed in via residuale, sono riassorbibili gli aumenti:
Orlando Dainelli
Consulente del Lavoro
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Il 16 febbraio 2024 è stato siglato il rinnovo del contratto collettivo Studi professionali Confprofessioni con validità dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027.
Di seguito si riepilogano gli aumenti contrattuali previsti e l’una tantum.
E’ previsto un aumento dei minimi di contratto scaglionato in 4 tranche.
Qui di seguito si riporta la tabella delle retribuzioni previste alle varie scadenze:
In aggiunta a quanto sopra, per i soli lavoratori del comparto Confedertecnica assunti prima del 1° luglio 2004 nei livelli 1, 2 e 3S, viene istituita la voce “Elemento nazionale di allineamento contrattuale” quale voce non assorbibile, che dovrà considerarsi parte integrante del minimo tabellare valido a tutti gli effetti contrattuali e che sarà pari a
Tale elemento di paga non viene riconosciuto ai lavoratori assunti a partire dal 1° luglio 2004, ancorché appartenenti al medesimo comparto.
A copertura del periodo di vacanza contrattuale dal 1° aprile 2018 al 29 febbraio 2029, le parti sociali hanno concordato l’erogazione di un importo una tantum pari a 400 euro per ogni livello, suddivisa in 2 quote, di cui:
“Gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo 1° aprile 2018 – 1° marzo 2024 considerando come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni nonché, per i lavoratori a tempo parziale, sulla base dell’orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro. I periodi di assenza dovuti a congedo di maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino e sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per ammortizzatori sociali sono da computarsi agli effetti del calcolo pro-quota. Sono esclusi dal computo i periodi in cui non sia stata erogata normale retribuzione”.
Inoltre, “le somme erogate sono da considerarsi omnicomprensive di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non saranno pertanto utili ai fini del computo del TFR” e che “l’importo sopra indicato può essere erogato attraverso gli strumenti di welfare previsti dalla normativa vigente”; tale ultima previsione è un elemento certamente innovativo di questo rinnovo.
Orlando Dainelli
Consulente del Lavoro
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Il Dlgs n. 67/2011 prevede, per coloro che svolgono lavori usuranti, la possibilità di beneficiare dell’accesso anticipato al pensionamento.
Con il Messaggio 812/2024 l’Inps ha dettato le istruzioni per la presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi di quest’anno.
La domanda deve essere presentata entro il 1° maggio 2024 dai lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico nel corso del 2025.
La domanda deve essere corredata dalla documentazione probatoria dell’attività particolarmente gravosa svolta dal lavoratore.
L’Istituto rammenta che, con riferimento ai lavoratori del settore privato, qualora dalla documentazione sopra indicata non risulti inequivocabilmente lo svolgimento dell’attività faticosa e pesante, ai fini del riconoscimento del beneficio in parola, è possibile produrre ogni ulteriore documentazione equipollente, contenente elementi utili e probanti l’attività svolta.
L’intera documentazione da analizzare deve risalire all’epoca in cui sono state svolte le attività particolarmente faticose e pesanti e la stessa non può essere sostituita da dichiarazioni del datore di lavoro rilasciate “ora per allora”.
Per le attività lavorative usuranti svolte, sono utili le comunicazioni obbligatorie trasmesse annualmente dal datore di lavoro al Ministero del Lavoro ai sensi dell’art. 5 del Dlgs 67/2011.
A tal proposito si ricorda che scade il il 31 marzo 2024 (posticipata al 02/04/2024) il termine per effettuare la denuncia del personale adibito alle lavorazioni usuranti con riferimento al 2023.
Le quattro categorie di lavoratori interessate sono:
Per attività particolarmente usuranti devono intendersi:
Per quanto riguarda invece i dipendenti notturni, questi devono intendersi:
La denuncia deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il sito www.cliclavoro.gov.it
La mancata comunicazione o la comunicazione di dati errati o non corrispondenti al vero, è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.
La sanzione è diffidabile (art. 13, D.Lgs n. 124/2004) ed è dovuta in base al numero delle omesse comunicazioni (e non del numero dei lavoratori interessati).
Orlando Dainelli
Consulente del Lavoro
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La Certificazione della Parità di Genere è un intervento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
La certificazione di parità di genere è un’attestazione riconosciuta alle imprese che attivano politiche aziendali tali da ridurre le differenze di genere: dagli squilibri salariali a parità di ruoli professionali alle possibilità di carriera, dalla tutela della maternità ad ogni altra disuguaglianza uomo–donna che si realizzino in contesti lavorativi.
Con lo scopo di sostenere e incentivare le imprese a adottare politiche adeguate, è stato varato un Bando per la Certificazione della Parità di Genere che è aperto fino al 28 Marzo 2024.
Le piccole e medie imprese possono richiedere un contributo per coprire i costi dell’assistenza tecnica, di preparazione alla certificazione e della procedura di certificazione stessa.
La certificazione non è obbligatoria, ma rappresenta la volontà aziendale di intraprendere delle scelte strategiche e valoriali orientate all’inclusione all’interno dei propri modelli gestionali.
Per ottenere la Certificazione per la Parità di Genere, le aziende devono rispondere ad una serie di requisiti e monitorare sei aree di riferimento:
La certificazione di parità di genere offre numerosi vantaggi:
la certificazione può portare a un punteggio premiale nelle gare di appalto e ad una semplificazione e flessibilità delle procedure.
alcune ricerche indicano una correlazione tra la diversità organizzativa, inclusa la parità di genere, e le performance finanziarie di successo delle aziende.
mostra l’impegno dell’azienda verso l’equità e l’inclusione, aiuta ad attrarre talenti e ad aumentare la lealtà e la fedeltà dei dipendenti.
la certificazione di parità di genere attraverso analisi e mappatura delle disparità salariali, percorsi di crescita, interruzioni lavorative, ecc. favorisce un sensibile aumento dell’organizzazione e della produttività.
aiuta a rendere l’ambiente di lavoro più equilibrato ed a prevenire conflitti e problemi legali legati alla discriminazione di genere.
sgravio contributivo dell’1% dei contributi previdenziali a carico del datore per tutto il personale impiegato nel periodo di validità della certificazione nel limite di 50.000 euro annui.
Da non tralasciare infine è il Vantaggio reputazionale in quanto la certificazione della parità di genere contribuisce a rendere l’azienda più attraente per gli investitori e clienti/fornitori che valorizzano la responsabilità sociale delle imprese e ad accrescerne l’appeal di mercato.
Monica Vezzani
Consulente del Lavoro
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La legge di Bilancio 2024, con l’intento favorire la genitorialità e di contribuire a contrastare il calo demografico, ha introdotto una ulteriore mensilità di congedo parentale indennizzato all’80%.
L’indennizzo del congedo parentale (maternità/paternità facoltativa) è normalmente previsto al 30% della retribuzione.
Già la legge di Bilancio 2023 aveva innalzato l’indennizzo del primo mese di maternità facoltativa dal 30% all’80%.
Questa nuova disposizione modifica l’articolo 34 del Dlgs 151/2001, e porta a due i mesi di congedo con indennità ‘maggiorata’:
NB: per il solo 2024 anche il secondo mese sarà indennizzato all’80%.
L’applicabilità di questo secondo mese maggiorato soggiace ad alcune condizioni:
La circolare Inps 57/2024 ed il messaggio 1629/2024, pur non apportando novità sostanziali, sono intervenuti per fornire le istruzioni per le modalità di conguaglio.
Molto interessanti ed utili sono inoltre gli esempi elencati.
Proprio per la varietà dei casi che si possono presentare agli operatori, si auspica che anche la modulistica autorizzativa sia aggiornata riportando in chiaro e puntualmente le scelte effettuate dal lavoratore/trice.
Nelle more, è opportuno che il datore di lavoro si faccia rilasciare una dichiarazione dal dipendente che certifichi il diritto all’indennizzo all’80% o al 60%.
Monica Vezzani
Consulente del Lavoro
Scritto il . Pubblicato in Consulenza del lavoro.
Si ricorda che le aziende che applicano il CCNL Metalmeccanici (piccola industria) CONFAPI dovranno:
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La Legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023) ha introdotto un esonero del 100% dei contributi delle lavoratrici madri fino ad un massimo di 3.000 euro annui.
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L’INPS, con il Messaggio n. 287 del 22 /01/2024 riepiloga le indicazioni operative per la corretta gestione delle domande di congedo di maternità.
Consulenti Associati Lavoro Dainelli - Vezzani
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