Autore: Orlando Dainelli

la trasferta del lavoratore dipendente

LA TRASFERTA DEL LAVORATORE DIPENDENTE

Può accadere che il lavoratore venga comandato temporaneamente a svolgere la propria opera al di fuori della sede abituale di lavoro e si  rechi pertanto  in trasferta

La sede di lavoro (da non confondersi con la sede di assunzione) è un elemento essenziale del contratto di lavoro subordinato ed  individua il luogo nel quale il lavoratore deve recarsi per rendere la prestazione lavorativa.

Non è però il solo a cui fare attenzione nel caso della trasferta del lavoratore dipendente.

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Con riferimento alla verifica del massimale contributivo di ciascun dipendente, a decorrere dal 10 aprile 2024, sarà disponibile sul portale dell’INPS la nuova funzione “PRISMA“.

PRISMA avrà il compito di semplificare l’adempimento contributivo da parte dei datori di lavoro e fornirà un prospetto sintetico dalle informazioni in possesso dell’Istituto sulla vita assicurativa del lavoratore ed in particolare:

  • sulla sua anzianità assicurativa;
  • e su domande di riscatto o accredito figurativo.

Il Massimale Contributivo

La legge n. 335/1995 fissa un tetto massimo imponibile ai fini contributivi per i lavoratori:

  • privi di anzianità contributiva (cioè che non abbiano mai svolto lavoro dipendente o autonomo);
  • iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dal 1° gennaio 1996;
  • o che hanno optato per il sistema contributivo.

Sono forme pensionistiche obbligatorie:

  • La gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti.
  • Le gestioni pensionistiche obbligatorie per i lavoratori autonomi (es. Gestione Artigiani e Commercianti).
  • Le Casse per liberi professionisti.

Il massimale, che viene aggiornato ogni anno, si applica esclusivamente alla contribuzione pensionistica (IVS), mentre sono comunque da versare, senza limite di massimale, le cosiddette contribuzioni minori (malattia, maternità, cig, disoccupazione).

La Dichiarazione del Lavoratore

Per ottemperare in modo corretto alla applicazione del massimale, i datori di lavoro hanno l’obbligo di acquisire dai lavoratori una dichiarazione sull’anzianità contributiva anteriore al 1996, inclusi i periodi lavorativi svolti nell’Unione Europea o in Paesi per cui viga una Convenzione con l’Italia (vedi l’elenco dei paesi convenzionati).

Nel caso di più rapporti di lavoro nel corso dell’anno, o in caso di rapporti di lavoro contemporanei, il lavoratore è tenuto a presentare ai nuovi datori di lavoro:

  • una certificazione delle retribuzioni dei precedenti o contemporanei datori di lavoro;
  • gli altri elementi necessari per calcolare il massimale.

La Domanda di Riscatto del Lavoratore

Attenzione perché, in linea generale, il lavoratore che presenta domanda di riscatto o accredito figurativo (es. riscatto del periodo di laurea o del periodo del servizio di leva) per un periodo antecedente al 1996:

  • acquisisce lo status di ‘vecchio iscritto’ (rientrante cioè nel sistema misto contributivo/retributivo);
  • ed è quindi soggetto al pagamento integrale della contribuzione IVS, senza cioè limite di massimale;
  • a decorrere dal mese successivo alla domanda.

Sebbene l’onere di informazione ricada sul lavoratore, di questa evenienza il datore di lavoro non viene spesso adeguatamente/tempestivamente informato e può comportare notevoli differenze contributive con conseguente recupero e sanzioni da parte dell’Istituto.

‘PRISMA’

Come già accennato, nel rispetto delle norme sulla privacy, la piattaforma “PRISMA” fornirà le informazioni ‘minime’ e cioè un riepilogo sintetico della vita assicurativa del lavoratore, includendo i periodi lavorati all’estero anteriori al 1996.

Poiché però alcuni dati potrebbero non essere presenti negli archivi INPS:

  • Il prospetto fornito da ‘PRISMA’ NON ha valore certificativo.
  • I datori di lavoro dovranno continuare a raccogliere le dichiarazioni dei lavoratori.

Orlando Dainelli
Consulente del Lavoro

Scarica il modello di dichiarazione del lavoratore:
fac-simile_dichiarazione_anzianità

RINNOVATO IL CONTRATTO DEL COMMERCIO

In data 22 marzo 2024 la Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl Commercio.

L’accordo ha validità quadriennale fino al 31/03/2027.

La parte economica decorre 1° aprile 2023.

Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, le modifiche normative decorreranno dal 1° aprile 2024.

Aumenti Retributivi

Di seguito gli aumenti previsti alle varie scadenze:

CCNL commercio

Una Tantum

A copertura del periodo di carenza contrattuale (01/01/2022-31/03/2023) sarà erogato, al personale in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, un importo a titolo di “Una Tantum” suddiviso in due tranche a luglio 2024 e luglio 2025.

Gli importi saranno da riproporzionare in base alla durata del rapporto, ad assenze non retribuite e part-time.

Per gli apprendisti, il riproporzionamento avverrà sulla base del trattamento economico previsto dal ccnl 30/07/2019.

Dagli importi di cui sopra saranno dedotte (fino a concorrenza) le somme eventualmente già corrisposte a titolo di futuri aumenti e/o miglioramenti contrattuali.

L’Accordo integrativo 28 marzo 2024 è intervenuto però a limitare fortemente la possibilità di assorbimento/deduzione di cui sopra.

Non sono pertanto riassorbibili:

  • aumenti di merito
  • scatti di anzianità
  • aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente  dal datore di lavoro nel corso dei 6 mesi immediatamente precedenti la scadenza del ccnl
  • gli acconti concessi dal 1/4/23 in applicazione del Protocollo del 12/12/2022 (AFAC)
  • gli aumenti retributivi previsti dal rinnovo alle date 01/04/24-01/03/25-01/11/25-01/11/26-01/02/27
  • le due rate di una tantum previste dal rinnovo,  da erogarsi a luglio 2024 e luglio 2025

Fatto salvo  quanto sopra ed in via residuale, sono riassorbibili gli aumenti:

  • che derivino da accordi sindacali (indipendentemente dai contratti collettivi)  che ne prevedano espressamente il riassorbimento
  • che ne abbiano stabilito l’assorbibilità  espressamente all’atto della concessione a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali  erogati dal 1° gennaio 2022.

 

Orlando Dainelli
Consulente del Lavoro